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Frana il terreno a casa, ma la polizza per alluvioni non copre il danno: costretta a pagare

Frana il terreno a casa, ma la polizza per alluvioni non copre il danno: costretta a pagare<br type="_moz" />

Causa civile all’assicurazione di una donna di 42 anni per uno smottamento vicino a una casa a Castelnuovo

31 dicembre 2023
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CASTELNUOVO. Occhio alle polizze assicurative sulla casa contro i danni legati agli agenti atmosferici perché scorrendo le varie clausole possono esserci sorprese impreviste e poco piacevoli per gli assicurati. È quanto accaduto a una donna di 45 anni proprietaria di un’abitazione a Castelnuovo che aveva stipulato un contratto con Allianz spa che prevedeva un risarcimento in caso di fenomeni alluvionali. Il 23 e 24 novembre 2019 la sua casa aveva subito ingenti danni stimati in 72mila euro che avevano interessato il versante sottostante la villetta con messa in pericolo della stabilità della piscina a corredo dell’immobile.

Per la proprietaria i danni erano da imputare agli eventi atmosferici, a tutti gli effetti ricompresi nella copertura assicurativa alla voce “garanzie aggiuntive”. Ma la compagnia assicurativa era di diverso avviso: quei danni non erano compresi nella polizza. Così nel 2021 la proprietaria dell’immobile ha citato in giudizio Allianz chiedendo la condanna della compagnia.

La difesa si è basata su un principio: il danno alla piscina non era stato cagionato dagli effetti diretti degli agenti atmosferici, ma dalla frana del terreno sottostante sul quale era stata edificata la piscina. Quindi non si trattava di danni alle cose assicurate: da uno specifico articolo delle clausole accessorie venivano esclusi espressamente quelli subiti dall’assicurato per effetto di cedimento, smottamento o franamento del terreno.

Il giudice civile, nominato un consulente tecnico d’ufficio, aveva svolto un’indagine in cui emergeva come la causa scatenante dei danni alla piscina era derivata dall’eccezionale evento della pioggia caduta per tutto il mese di novembre 2019, ma che la stessa era stata realizzata in un terreno di notevole pendenza e poco addensato. E il contratto di copertura assicurativa prevedeva indennizzo dei danni alle cose assicurate derivanti da uragani, bufere, cicloni, tempeste, trombe d’aria, grandine, neve che si verificassero all’interno dei fabbricati (casa e pertinenze) purché direttamente causati attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti in virtù della violenza dei fenomeni atmosferici.

Tra le condizioni di esclusione della copertura assicurativa erano rimaste non derogate le ipotesi di inondazione, alluvione, bradisismo, valanghe, slavine, terremoti, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno. Morale? Il giudice non ha potuto far altro che ritenere escluso il danno prodotto non essendo l’evento atmosferico causa diretta e immediata, ma causa indiretta e soprattutto escludendo in copertura assicurativa danni verificatisi in relazione a cedimento, smottamento o franamento del terreno. Così ha respinto la domanda di risarcimento condannando la donna al pagamento delle spese processuali in tremila euro.

 

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