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Lucca, truffa dei diamanti: risarcita dopo 5 anni

Lucca, truffa dei diamanti: risarcita dopo 5 anni

La Corte d’Appello di Firenze ribalta la sentenza di primo grado del tribunale di Lucca. Per Bpm la domanda della signora era stata formulata male e quindi andava respinta

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LUCCA. Prima sentenza in Toscana della Corte d’Appello di Firenze (presidente Edoardo Monti) legata alla truffa dei diamanti che ribalta la decisione del giudice civile di primo grado del tribunale di Lucca (Enrico Fontanini) e condanna un istituto di credito (Banco Bpm) al risarcimento del danno pari a 30.498 euro sommate agli interessi compensativi dal 17 febbraio 2016 al 16 maggio 2023 e al pagamento delle spese processuali di due gradi di giudizio per 14.562 euro. Ci sono voluti cinque anni a una cinquantenne dipendente pubblica della Lucchesia – difesa dall’avvocato Francesco Giordano – per vedere riconosciuta la bontà delle sue ragioni.

La donna lamentava di essere stata indotta sia dalla banca in qualità di intermediaria, sia da Idb (Intermarket Diamond Business), in qualità di prestatrice del servizio d’investimento, attraverso informazioni fuorvianti a concludere un’operazione d’acquisto di due diamanti al prezzo di 49.961 euro che in realtà, dopo una stima peritale, risultavano avere un valore di 19.462 euro. Inizialmente la donna aveva presentato atto di citazioni nei confronti sia di Banco Bpm sia di Idb. Ma con il crac della società dei diamanti, il giudizio veniva interrotto e poi riassunto unicamente nei confronti di Bpm attraverso una domanda risarcitoria. A questo punto la banca – assistita dai legali Giuseppe Lombardi, Francesca Tremolada, Maria Lucisano e Alberto Mager – eccepiva l’inammissibilità della richiesta poiché mai formulata in precedenza.

E il giudice Fontanini, con sentenza del 22 gennaio 2021, pur ammettendo la responsabilità contrattuale di Bpm rigettava la domanda che a suo parere aveva soltanto una pretesa restitutoria e non risarcitoria e contestualmente rigettava la domanda restitutoria in quanto il prezzo dei diamanti non era stato corrisposto a Bpm, ma a Idb uscita dal processo in seguito al crac. In Appello la dipendente pubblica chiedeva la riforma della sentenza sulla base di due motivi: il travisamento del contenuto degli scritti difensivi, il pregiudizio patrimoniale che era pari alla differenza tra il valore reale dei diamanti e il prezzo pagato per il loro acquisto per cui la banca «doveva ritenersi direttamente e solidamente responsabile».

Per i legali di Bpm invece la Corte d’Appello doveva «rigettare l’appello proposto dalla parte attrice per i motivi indicati dalla sentenza del tribunale di Lucca» e in caso di accoglimento dell’appello incidentale «riformare la sentenza di primo grado escludendo la responsabilità contrattuale della banca». La Corte nella motivazioni ha sentenziato «Idb si avvaleva di alcune banche (tra cui Bpm) per la vendita di diamanti grezzi a un prezzo doppio o triplo rispetto al reale».
 

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