Sicurezza
Sentenza storica per un docente: vicino al figlio anche se precario
Lucca, il Tribunale dà ragione all’insegnante che si era visto revocare l’avvicinamento
LUCCA. Una sentenza importante e “apripista” per gli insegnanti e, in generale, tutti i dipendenti pubblici: l’avvicinamento temporaneo, per genitori di figli con meno di tre anni, spetta anche a chi non è assunto a tempo indeterminato.
A deciderlo il Tribunale di Firenze, accettando il ricorso in via d’urgenza di un docente lucchese assistito dalla Flc Cgil.
La vicenda inizia fra agosto e settembre, quando il docente viene assegnato, per l’anno scolastico 2022-2023 all’Istituto agrario statale di Firenze. Il 31 di agosto l’insegnante avanza domanda di assegnazione temporanea in provincia di Lucca, sulla base di un decreto legislativo del 2001. È, infatti, convinto di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa: la figlia ha meno di tre anni e la moglie presta lavoro come dipendente a tempo indeterminato in un’azienda con sede in provincia di Lucca. Il 2 settembre l’Ufficio scolastico di Firenze concede il nullaosta, subordinando l’effettivo trasferimento alla disponibilità di un posto vacante su Lucca. Lo stesso giorno l’Ufficio scolastico di Lucca conferma la presenza di una disponibilità all’Istituto Carrara-Nottolini-Busdraghi e così dispone l’assegnazione temporanea.
Meno di due settimane dopo, il 15 settembre (giorno di inizio della scuola) arriva la doccia fredda. L’ufficio scolastico di Firenze, in autotutela, revoca il nulla osta con la motivazione che «il richiedente non risulta titolare ordinario», cioè di ruolo a tempo indeterminato.
Da qui il dipendente, sostenuto dalla Flc Cgil e con il patrocinio degli avvocati Pierfrancesco Petroni e Federica Brugiati del Foro di Lucca ha deciso di interporre ricorso d'urgenza al fine di tutelare il diritto all’assegnazione sul posto ambito per esigenze familiari legate all’accudimento di figli di tenera età.
In particolare, i legali hanno sostenuto che la revoca del provvedimento «era fondata sulla discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato».
In accoglimento totale del ricorso, il Tribunale di Firenze ha sentenziato che l’istituto dell’assegnazione temporanea è una norma che attiene la gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente successivamente alla sua instaurazione. Lo stesso istituto opera in tutti i casi nei quali il dipendente pubblico sia genitore di minore di tre anni, sia assegnato ad una sede di lavoro posta in un luogo distante dalla dimora del nucleo familiare, l’altro genitore lavori ed il posto sia vacante e disponibile, senza alcuna distinzione tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Secondo il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze, considerata la valenza costituzionale dei beni protetti e cioè unità familiare, protezione della maternità e paternità nonché tutela dell’infanzia, il diniego generalizzato dell’istituto nei rapporti a tempo determinato, peraltro non esplicitato dalla norma, è stato dichiarato irragionevole e comunque contrario alla direttiva dell’Unione Europea secondo l’interpretazione data della Corte di Giustizia.
«È oggettiva – si legge nella sentenza – la disparità di trattamento» che si realizzerebbe accettando la lettura della norma che è stata fatta dagli uffici territoriali del ministero dell’Istruzione.
Infine, il Tribunale ha anche confermato la necessità di un intervento urgente da parte dei giudici «perché il tempo necessario per la pronuncia di merito esporrebbe beni di rango costituzionale quali l’unità familiare, il diritto-dovere dei genitori di provvedere alla cura dei figli, mantenimento, istruzione, educazione, la protezione dell’infanzia» al rischio di «essere compromessi in modo serio e irreparabile».
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