Il Tirreno

Lucca

La sentenza

Rogo al colorificio: assolti soci e amministratori dell’azienda

di Luca Tronchetti
Rogo al colorificio: assolti soci e amministratori dell’azienda

La procura accusava i quattro imputati di incendio colposo per non aver adottato le misure necessarie a evitare l’evento

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LUCCA. Un incendio terrificante capace di distruggere il magazzino del Colorificio «BL Distribuzione» in via di Mugnano causando danni ingentissimi. Un rogo che avvenne nella notte dell’8 gennaio 2020 con l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco che riuscirono, grazie anche alle porte tagliafuoco dell’azienda, a evitare alle fiamme di giungere ai 20 fusti da 200 litri pieni di acetilene. Lo scoppio interessò solo alcuni fusti di tinte per carrozzeria che si trovano nella parte interessata dal rogo. Sulla vicenda la procura aprì un’inchiesta mandando a giudizio quattro persone, tutte difese dall’avvocato Marica Martinelli, che sono state assolte con formula piena dal giudice Gianluca Massaro. Si tratta di Aladino Puccetti, amministratore della società; Giuseppe Bevilacqua, responsabile della sicurezza; Laura Maria Bevilacqua, semplice socia della «BL Distribuzione» e addetta a mansioni amministrative e Massimo Consani, semplice rappresentante del settore carrozzeria dell’azienda di Mugnano.

Il capo d’imputazione

La pubblica accusa contestava agli imputati due distinti profili di colpa: l’omessa predisposizione di impianti di estinzione degli incendi e in particolare di aver installato idranti collegati alla rete idrica non idonei a garantire sufficiente erogazione d’acqua e l’inosservanza all’articolo 64 della legge 81 del 2008 per aver omesso di adottare misure antincendio idonee a ottenere il rilascio del certificato prevenzione incendi o della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio a seguito del rigetto di un’istanza di parere di conformità avanzata dalla BL Distribuzione il 23 maggio 2008. Secondo l’accusa queste condotte avrebbero cagionato l’incendio del capannone e impedito il tempestivo spegnimento.

La difesa e il giudice

Il legale degli imputati, anche attraverso il consulente Fistermajer, ha di fatto dimostrato come, proprio in relazione della configurabilità dell’ipotesi di reato omissivo improprio, era possibile escludere subito qualsiasi responsabilità per Consani e la Bevilacqua. Per l’amministratore della società e il responsabile della sicurezza invece le prove testimoniali e per tabulas rilevano che il sistema antincendio predisposto dall’azienda era efficiente e conforme ai requisiti di legge. Il mancato completamento della pratica anticendio, rimasta inalterata dal 2008, è stata quindi una mancanza formale che non ha inciso sulla causa del rogo. Per il giudice l’allacciamento alla rete idrica comunale era a norma e i pompieri non avrebbero potuto spegnerlo immediatamente evitando la distruzione del magazzino nemmeno avendo a disposizione enormi quantitativi d’acqua. Le cause del rogo poi sarebbero da ricercare a problemi di tipo elettrico e il movente economico era da escludere visto che la società era in utile.


 

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