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«Vaccino sicuro ed efficace» Centinaia di ricorsi in bilico

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lucca. In virtù della sentenza emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di stato (la numero 7045/2021), i ricorsi al Tar promossi da circa 380 operatori sanitari, dipendenti o libero-professionisti, contro l’obbligo vaccinale dovrebbero essere respinti. Vista la sentenza del massimo giudice amministrativo, attendiamo con estrema fiducia – afferma il direttore generale Maria Letizia Casani – la decisione del Tar Toscana sui ricorsi che riguardano il personale di interesse dell'Asl Toscana Nord Ovest. Le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato ci rafforzano nella convinzione di aver ben operato anche nell'attuazione delle norme sull'obbligo vaccinale nell'interesse della collettività e soprattutto dei soggetti più fragili e della sicurezza delle cure».

«Peraltro – aggiunge il direttore sanitario Luca Lavazza – dei 380 circa originari ricorrenti contro la nostra azienda, 50 hanno deciso di vaccinarsi, per altri 40 sono state accettate le motivazioni di differimento. Tenendo conto che si tratta anche di soggetti che operano altrove o sul libero mercato, il rifiuto della vaccinazione riguarda una piccola compagine di operatori rispetto ai 14.000 dipendenti aziendali».

Il personale sanitario si è lamentato della non sicura efficacia e sicurezza dei vaccini, ma come sottolinea il Consiglio di Stato, l’autorizzazione condizionata rilasciata dall'Ema, «garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala». Sul piano dell’efficacia emergono significative evidenze dall’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia emesso dall’Istituto Superiore di Sanità che attestano che «l’efficacia preventiva è dell'89 per cento nei confronti di una diagnosi di Covid-19 a circa sette mesi dopo la seconda dose» e che «per quanto riguarda i ricoveri in ospedale e i ricoveri in terapia intensiva successivi a diagnosi di Covid-19 si è osservata un’efficacia preventiva del 96 per cento e nei confronti dei decessi del 99 per cento a sei mesi dalla seconda dose».

Quanto alla «vaccinazione obbligatoria introdotta dall’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario, essa risponde a una chiara finalità di tutela non solo di questo personale sui luoghi di lavoro, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata».

Chi ha scelto la strada del ricorso, sottolinea l’Asl, ha censurato l’imposizione dell’obbligo vaccinale anche per presunto contrasto con l’art. 32 della Costituzione e con il diritto di autodeterminazione che esso riconosce alla persona. Secondi i giudici, dunque, l’obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria risponde a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza. Inoltre, «nel dovere di cura, rientra anche il dovere di tutelare il paziente», quindi evidentemente non sono contemplate «visioni individualistiche e egoistiche».

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