Attenzione
Per i legali di Zangari manca l’aggravante
Gli avvocati puntano a una riduzione sensibile della pena legata alla relazione affettiva e alla stabilità del rapporto
LUCCA. Sono state depositate le 32 pagine di motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Assise che condanna alla pena di 23 anni Graziano Zangari, 48 anni, residente a Saltocchio, giudicato colpevole del femminicidio di Chiara Corrado, la quarantenne ex dipendente delle Poste di Capannori, originaria di San Giuliano Terme. Un delitto atroce avvenuto alla fine di luglio del 2019 con il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto solo dopo quattro mesi all’interno di un sacco della spazzatura dentro a una roulotte parcheggiata in un campo sull’Aurelia, a Torre del Lago. I legali dell’omicida, avvocati Maurizio Campo e Valerio Vianello Accoretti, hanno deciso di ricorrere in Appello nel tentativo di vedere ridotta la pena in relazione alla diversa configurazione della norma di inammissibilità del giudizio abbreviato in relazione all’applicabilità della pena dell’ergastolo. La modifica è stata introdotta con legge del 19 luglio 2019 immediatamente dopo la commissione del reato datato 27 luglio 2019. In quel momento la norma prevedeva l’aggravamento nell’ipotesi che il fatto fosse commesso contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente mentre nella versione successiva e attuale prevede nell’ipotesi che l’omicidio sia commesso contro la persona stabilmente convivente oppure a legata a lui da relazione affettiva. Per la Corte d’Assise dagli atti appare provato che «lo Zangari aveva con la Corrado sia una relazione affettiva che un rapporto di stabile convivenza anche se particolare date le condizioni di disagio economico e personale che i due avevano». Ma è sulla stabilità del rapporto – un’aggravante che se fosse esclusa dalla Corte d’Assise d’Appello rappresenterebbe un’ulteriore e sensibile riduzione di pena che potrebbe portare anche a una condanna che si aggira sui 16 anni di reclusione con possibilità di ricorrere anche al rito abbreviato – che punta tutto la difesa. I legali di Zangari sostengono che il pm doveva far riferimento al testo previgente l’inammissibilità del giudizio abbreviato e quindi è necessario verificare se ricorrevano entrambe le situazioni (relazione affettiva e stabilità del rapporto) e sulla seconda ipotesi, che non è indicata nell’imputazione su cui l’omicida viene rinviato a giudizio, Zangari sia stato messo in condizione di difendersi. Un processo di secondo grado che si preannuncia in punta di diritto visto che sulla colpevolezza dell’operaio, peraltro reo confesso, non c’è il minimo dubbio.
L.T.
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