Il Tirreno

Lucca

CASO VAGLI: LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE  

Nessun reato associativo per l’imprenditore Pandolfo

Luca Tronchetti BARGA.
Nessun reato associativo per l’imprenditore Pandolfo

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Non solo la misura coercitiva della detenzione cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice delle indagini preliminari nel dicembre 2020 era incongrua rispetto all’accusa, ma l’imprenditore era estraneo al reato associativo e non era un corruttore. Sono uscite le motivazioni della sesta sezione della Corte di Cassazione (presidente Stefano Mogini, relatore Gaetano De Amicis) che hanno accolto totalmente il ricorso presentato dal professor Tullio Padovani e dagli avvocati Andrea Da Prato e Francesco Marenghi per l’imprenditore barghigiano Tiziano Pandolfo, 40 anni, uno degli indagati eccellenti dell’inchiesta della procura di Lucca sul sistema Vagli che legava la parte politica a quella imprenditoriale in grado di compiere una serie di reati contro la pubblica amministrazione: dalla corruzione alla truffa, dal falso all’abuso.

PATTO SCELLERATO

Stando ai giudici della Suprema Corte in tema di associazione per delinquere la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente perché implica l’esistenza di un “patto di scelleratezza”, di “consorteria criminale” in forza del quale, in questo caso l’imprenditore Pandolfo, si mette a disposizione dell’organizzazione criminosa e rimane stabilmente a disposizione di essa per il conseguimento degli scopi sociali e con la volontà e la consapevolezza di appartenere al gruppo e all’organizzazione che lo include nella propria struttura. Secondo i giudici nell’ordinanza del gip di Lucca non c’è prova dell’esistenza di un programma tra l’associazione che faceva riferimento all’ex vice sindaco di Vagli, Mario Puglia, e l’imprenditore Tiziano Pandolfo. Si legge nelle motivazioni: «Non individuati risultano, in particolare, il ruolo che il ricorrente (Pandolfo) avrebbe concretamente rivestito all’interno della contestata associazione a delinquere e le condotte da lui addebitabili in relazione alla posizione di partecipe del sodalizio, tenuto conto del fatto che sono emerse condotte collaborative o sinergiche ulteriori rispetto alla struttura degli ipotizzati accordi corruttivi alla cui matrice non può ridursi l’identificazione del delitto associativo. Difettano, allo stato, sia le condizioni di configurabilità della condotta di partecipazione dell’indagato all’associazione per delinquere, con i dipendenti dell’ufficio tecnico, non avendo l’ordinanza impugnata specificato quali siano state le forme dei comportamenti in concreto assunti da Pandolfo ai fini della realizzazione degli ipotizzati reati di falso, al di là delle circostanza che egli sarebbe stato il beneficiario delle relative operazioni». E per i giudici, il prezzo della corruzione, non può essere l’acquisto di un rudere a Campocatino – tra l’altro in una zona patrimonio Unesco – riconducibile alla figlia dell’ex sindaco di Vagli, Mario Puglia. Un’area che, perché vincolata, non potrà mai essere estrattiva e quindi adatta alla coltivazione delle cave di marmo con il manufatto che era stato pagato un prezzo congruo, documentato e tracciabile (40mila euro) al suo reale valore. —



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