Gioco
Sentenza a favore di Kme La lavoratrice trasferita farà ricorso in Appello
fornaci di barga. Ricorrerà in Appello la lavoratrice della cooperativa Fanin di Fornaci di Barga trasferita in altra sede perché Kme aveva esercitato nei suoi confronti la clausola di non gradimento. La vicenda risale a circa due anni e mezzo fa, quando la donna, dipendente della coop di pulizie, fu richiamata a svolgere il suo lavoro alla Fanin su richiesta della Kme. La donna, attraverso la Fiom Cgil, ha fatto ricorso contro la decisione, ma pochi giorni fa il tribunale di Lucca ha dichiarato il ricorso infondato.
«Il tribunale – afferma Mauro Rossi (Fiom Cgil) ha ritenuto che il trasferimento fosse legittimo perché la Fanin non avrebbe potuto fare altrimenti, visto che Kme aveva esercitato la clausola di non gradimento prevista nel contratto di appalto del servizio. A Fanin – precisa Rossi – possiamo solo imputare un vizio di forma: il trasferimento doveva essere comunicato per scritto e con le vere motivazioni. Ma a noi interessa un’altra questione».
«Quello che emerge dalla sentenza – sostiene il sindacalista – è chiaro e inaccettabile. La motivazione del non gradimento che ha portato al trasferimento della lavoratrice è stata la sua partecipazione a una manifestazione di protesta, organizzata a Fornaci di Barga, contro il progetto di realizzazione del pirogassificatore. Si tratta di un comportamento inaccettabile da parte di una società importante come Kme, che di fatto nega il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che è previsto e garantito dall’articolo 21 della nostra Costituzione». Come teste all’’udienza del 14 febbraio 2021 era stato ascoltato l’amministratore delegato della Kme, il quale aveva confermato che l’azienda aveva deciso di avvalersi della clausola di non gradimento “stante la riservatezza dei dati custoditi e della circostanza che quando venivano effettuati i lavori non vi era alcun dipendente a sorvegliare”. Da quanto dichiarato dal teste, riporta la sentenza, “sembra potersi desumere che proprio la partecipazione della ricorrente a una manifestazione pubblica contraria alla Kme in relazione all’impianto interno allo stabilimento, abbia determinato l’azienda a esprimere il non gradimento”. Sembra potersi desumere, non è certo. Quindi, essendo lecita la decisione di avvalersi della clausola, il ricorso è stato respinto. —
T.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google