Il Tirreno

Lucca

ALTOPASCIO 

Comune paga 290mila euro all’azienda che rifornisce di gasolio scuole e uffici

Luca Tronchetti ALTOPASCIO. ;

L’ente si oppone al decreto ingiuntivo della ditta Diddi ma il giudice lo condanna L’amministrazione precisa: «Un contenzioso ereditato»

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Un contenzioso di cui l’amministrazione comunale poteva anche fare a meno. Perché la ditta Diddi srl Energy Service Company con sede a Pistoia che deteneva il servizio di fornitura di combustibile per gli immobili di proprietà comunale come, per esempio, le scuole, improvvisamente si vede sospendere ogni forma di pagamento nonostante avesse un contratto datato 29 giugno 2009 che era sì cessato il 15 aprile 2015, ma prevedeva nel bando di gara per l’assegnazione del servizio una clausola che obbligava l’appaltatore a garantire il servizio fino all’aggiudicazione del medesimo al nuovo fornitore. E così il giudice civile Anna Martelli ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo del comune di Altopascio dopo la richiesta della ditta del pagamento della somma di 218.722 euro relativa ai corrispettivi di quattro fatture emesse l’11 agosto del 2016. Con la conferma del decreto ingiuntivo e l’immediata esecutività il comune di Altopascio dovrà versare non solo la somma richiesta nel 2016, ma anche gli interessi rivalutati, le spese del consulente tecnico nominato del tribunale e le spese di lite liquidate in tredicimila euro. In tutto l’ente pubblico dovrà sborsare quasi 290mila euro. Una somma che determinerà un debito fuori bilancio. Sulla vicenda l’amministrazione di Altopascio interviene con una nota: «È un contenzioso nato tra il Comune e la ditta appaltatrice che ha erogato la fornitura del servizio, ereditato dalla precedente amministrazione. Duecentomila euro è l’importo dovuto alla ditta per la fornitura del gas e una serie di investimenti e manutenzioni. Con i legali il Comune verificherà se fare ricorso rispetto alla sentenza».

Il giudizio. Per il giudice civile la prospettazione del Comune – che parlava di assenza di regolamentazione contrattuale scritta e precisava l’assenza di indicazioni da parte della ditta Diddi dei criteri e dei dati in base ai quali aveva emesso le fatture – era del tutto priva di fondamento. Dai documenti prodotti in giudizio dalla ditta si leggano clausole chiare come quelle dell’articolo 5 del capitolato d’appalto: «Qualora l’amministrazione non ritenga di rinnovare il contratto, l’appaltatore è tenuto a garantire la prestazione sino all’individuazione del nuovo contraente». Pertanto la prosecuzione dell’attività da parte della ditta sino all’assegnazione del nuovo fornitore è legittimata dal contratto. E per quanto riguarda gli importi delle fatture legati ai consumi di combustibile per il consulente tecnico sono congrui e corretti. Appare corretta l’attribuzione di metà dell’importo dovuto (48mila euro) come quota del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di proprietà del Comune. E la “Diddi srl” per il giudice ha riconsegnato gli impianti funzionanti e in buono stato di manutenzione. —

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