Il Tirreno

Lucca

dopo la condanna 

Per la cassazione pena accessoria eccessiva e indulto da applicare

P.B.

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CAPANNORI

La responsabilità non è più in discussione. Ma due aspetti dovranno comunque essere rivisti: si tratta della pena accessoria (che vieta la titolarità di aziende per dieci anni) e l’applicazione dell’indulto mai concesso ma che, al contrario, l’imputato aveva diritto ad ottenere.

È quanto è stato deciso dalla Cassazione accogliendo, in parte, il ricorso dell’avvocato Letizia Giovannetti nei confronti dell’imprenditore del settore rifiuti, Pier Luigi Della Maggiora, 55 anni, residente nel Capannorese e con interessi in un’impresa con sede a Bientina.

Nel 2009 il Tribunale di Lucca lo aveva condannato a quattro anni per bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale. All’epoca dei fatti Della Maggiora era presidente del consiglio di amministrazione della Toscoriempimenti Srl, società fallita nel dicembre 2001.

Secondo quanto sostenuto dall’accusa, in concorso con l’amministratrice, aveva «tenuto i libri e le scritture contabili in modo incompleto, avevano distratto beni per complessivi 2,8 miliardi di lire, si erano appropriati della somma di 430 milioni di lire e avevano eseguito un pagamento di 424 milioni di lire allo scopo di favorire un creditore a danno degli altri».

Tra ricorsi in Cassazione e rinvii, Della Maggiora era arrivato nel 2018 a un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Firenze. Questa aveva dichiarato prescritta la bancarotta preferenziale rideterminando la pena in 3 anni e 2 mesi di reclusione, confermando nel merito il resto della sentenza di colpevolezza.

L’avvocato Giovannetti ha invocato la prescrizione di tutti i reati. La Suprema Corte ha respinto il ricorso sul punto, accogliendolo, però, sull’aspetto della mancata applicazione dell’indulto (previsto dalla legge del 2006) di tre anni da scalare alla pena di poco superiore.

Tutto rinviato, quindi, alla Corte d’Appello che sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla determinazione della pena accessoria di inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa. I 10 anni previsti nelle sentenze sono stati considerati eccessivi. —

P.B.



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