Il Tirreno

Lucca

corte dei conti: danno erariale 

La protesi ai genitali va ko Medico costretto a risarcire

Pietro Barghigiani

Urologo deve versare 140mila euro all’ospedale: è la cifra pagata dall’azienda a un paziente. Contestata la carenza di informazioni prima dell’intervento

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CAPANNORI. Una protesi al pene installata e poi rimossa per una serie di complicazioni che alla fine avevano reso inutile anche l’uso di farmaci per riavere una funzionalità dell’organo. Una condizione di impotenza che l’intervento avrebbe dovuto risolvere e che, invece, ha aggravato. Il paziente senza neanche andare in Tribunale nel 2015 ottenne dall’ospedale con una transazione 140mila euro. Ora quei soldi la Corte dei conti dice che a versarli nelle casse dell’Azienda ospedaliera deve essere l’urologo che preparò il paziente ed eseguì l’intervento.

È la sentenza che riguarda il dottor Girolamo Morelli, 64 anni, della frazione di Lappato, nel Comune di Capannori, urologo tra i più accreditati per i cambi di sesso e negli anni diventato un riferimento nel settore. La colpa grave, in gergo tecnico, riconosciuta dai giudici contabile è quella riferita al consenso informato. Il paziente non sarebbe stato messo nelle condizioni di capire la difficoltà dell’intervento di applicazione di protesi peniena e, soprattutto, le conseguenze negative di un’operazione che poteva non andare a buon fine. È quello che successe nel febbraio 2006.

Secondo la Corte dei conti «la condotta del dottor Morelli sarebbe connotata da grave negligenza con riferimento alle carenze del consenso informato fatto sottoscrivere al paziente. Il modulo di informazione e consenso in oggetto, infatti, è generico e non contiene alcuna indicazione tranne il tipo di intervento chirurgico e la patologia sofferta dal paziente, tanto da non consentire la corretta valutazione dei rischi, compresa la rinuncia a sottoporsi all’intervento». Il medico si è difeso sostenendo di «aver raccolto il consenso utilizzando il modulo in uso in l’ospedale, facendo affidamento sulla sua completezza per cui sarebbe, casomai, responsabilità dell’Azienda l’aver adottato dei modelli non congrui. Inoltre, all’epoca dei fatti, l’acquisizione del consenso scritto non era prevista per tutti gli interventi, come si evince dal fatto che l’istruzione aziendale stabilisce che è, semplicemente, opportuna, non obbligatoria, la richiesta scritta di consenso per l’impianto di protesi e dispositivi fissi».

Quando il paziente parlò con il chirurgo «questi gli spiegò a grandi linee l’intervento, ma non specificò la tipologia di protesi disponibili, né fece presenti possibili complicanze, ma anzi prospettò l’intervento come semplice. Nega il paziente che gli sia mai stato spiegato che si trattava di un intervento che, in caso di fallimento, non avrebbe permesso di riutilizzare le iniezioni intracavernose né la terapia farmacologica». I giudici sottolineano che il modulo «venne compilato con estrema superficialità e sciatteria e sia stato fatto sottoscrivere al paziente per routine, senza che all’aspetto informativo sia stata data alcuna importanza. Tale condotta è gravemente colposa, essendo contraddistinta da superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alla cura dei sanitari».

Sul punto poi di aver discusso con il paziente l’esito infausto dell’operazione, la sentenza cita le dichiarazioni dell’uomo dalla protesi rimossa «che ha espressamente escluso di essere stato edotto delle conseguenze del fallimento dell’intervento. L’argomento difensivo del convenuto di avere utilizzato il modulo predisposto dall’Azienda, non consente di superare il giudizio di grave colpevolezza della condotta». —

Pietro Barghigiani



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