Sicurezza
Inquinamento all’ex officina di Sant’Anna Anche il Tar boccia il ricorso della Lazzi
Il tribunale amministrativo respinge la richiesta di risarcimento avanzata dalla società contro l’ordinanza della Provincia
Fratelli Lazzi, altra batosta: il Tar respinge il ricorso, l’azienda non avrà alcun risarcimento danni dalle pubbliche amministrazioni e dovrà accollarsi per intero le spese per la bonifica del sito.
A pochi giorni dalla sentenza di primo grado del tribunale civile di Lucca che ha visto l’azienda dei trasporti soccombere nei confronti della Guinigi Costruzioni in merito al contratto di compravendita dell’area di via Catalani a Sant’Anna (vedi box), venerdì è arrivata anche la sentenza del Tar. Il tribunale amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso proposto da Linee Automobilistiche Fratelli Lazzi srl contro la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca e l’Agenzia regionale per la protezione ambiente (Arpa) e nei confronti di della Guinigi Costruzioni. La questione riguarda sempre la vicenda di inquinamento ambientale a Sant’Anna, all’angolo tra via Catalani e via Gemignani, dove l’azienda di trasporti fino al 2003 e per circa 60 anni ha ospitato l’autorimessa per i pullman, con tanto di officina meccanica e lavanderia. Nel sottosuolo erano presenti anche delle cisterne di carburante. Nel 2004 l’area venne venduta dalla Fratelli Lazzi alla Guinigi Costruzioni che puntava a realizzarvi un complesso residenziale con decine di appartamenti, una multisala cinematografica, un hotel, ecc. Nel 2009, durante i lavori di smaltimento e bonifica delle cisterne di gasolio interrate, la Guinigi costruzioni una contaminazione ambientale e inviò subito una segnalazione agli enti competenti. La Provincia avviò le indagini per individuare il responsabile dell’inquinamento, chiese un parere ad Arpat e acquisì una relazione della polizia provinciale. A seguito di queste verifiche nel 2013 la Provincia emanò un provvedimento con cui ordinava alla Fratelli Lazzi di procedere alla bonifica delle acque sotterranee e del suolo, nonché alla messa in sicurezza della falda idrica. La Fratelli Lazzi fece ricorso al Tar ritenendo illegittimo il provvedimento della Provincia sotto vari aspetti, a partire dal fatto che quell’inquinamento era riconducibile a più attività produttive presenti in quell’area. La richiesta di sospensiva è stata respinta due volte dal tribunale amministrativo che ora ha affrontato la questione nel merito: i giudici hanno ritenuto che l’inquinamento sia stato determinato dall’attività della Lazzi che in base al principio “chi inquina paga”, deve accollarsi le opere di bonifica. Inoltre la Lazzi chiedeva di annullare delle determinazioni a cui ha già ottemperato: la bonifica del terreno, infatti, si è conclusa mentre quella delle acque è in corso (e richiederà del tempo). Tutto a spese della Lazzi, la cui domanda di risarcimento danni (equivalenti ai costi sostenuti) è stata respinta. —
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