La manifestazione
Con il fallimento della Idb spa pietre da ritirare entro l’8 marzo
Tanti i lucchesi che hanno lasciato in custodia nei caveau di Milano i brillanti acquistati tenendosi soltanto il certificato della banca La sentenza del Tar del Lazio
LUCCA. Entro l’8 marzo i correntisti delle banche - tra cui tanti lucchesi che si sono rivolti ai legali o alle associazioni dei consumatori - che hanno avuto rapporti con la Intermarket Diamond Business spa (Idb spa), dichiarata fallita il 10 gennaio 2019, debbono presentare la domanda di insinuazione allo stato passivo e affrettarsi a ritirare i diamanti acquistati e lasciati in custodia nei caveau dopo essersi tenuti a garanzia il certificato di proprietà. Senza la presentazione della domanda si perde il beneficio di poter essere ammessi all’assemblea dei creditori e quindi a poter essere risarciti del valore effettivamente pagato per i diamanti e stabilito dagli istituti di credito coinvolti.
LA SENTENZA DEL TAR
Il Tar del Lazio ha emesso una sentenza in cui conferma la sanzione pecuniaria di 3 milioni e 350mila euro che l’Autorità Garante del Mercato aveva comminato alla Banco Bpm i cui legali avevano ricorso anche nei confronti dell’associazione dei consumatori Altroconsumo. Tra i tanti motivi di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale c’è «l’estraneità al settore creditizio-finanziario del rapporto contrattuale di promozione di prodotti» . Secondo il Tar «Bpm e altre banche in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto con Idb, erano tenute a mettere a disposizione dei clienti, i propri locali, il materiale divulgativo predisposto da Idb, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare ad Idb le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all’esatto ammontare dell’operazione». In effetti la delibera rappresenta come, per l’attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell’operazione conclusa che oscillava tra il 10 e il 20% lontana dall’«ipotetico indennizzo». Non solo per il Tar del Lazio: «Bpm si prefiggeva, tramite accordo con Idb, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (la custodia delle cassette di sicurezza) e la fidelizzazione del cliente. All’interno dell’istituto bancario c’era un referente investimenti deputato alla raccolta della proposta di acquisto e di investimento in diamanti». Morale? La banca aveva un ruolo attivo nella dinamica contrattuale in cui il consumatore era coinvolto.
PRATICA INGANNEVOLE
Per il Tar i prezzi di vendita dei diamanti erano determinati dal professionista in via autonoma, in modo da far confluire nella cifra finale, oltre al prezzo di acquisto, anche un margine di guadagno estremamente alto e tale da superare i costi sostenuti.
Le quotazioni erano i prezzi che di volta in volta venivano determinati dal professionista di turno. E non avevano valenza reale, ma riscuotevano di fiducia perché pubblicati, ma a pagamento e quindi come materiale pubblicitario, sul Sole 24 ore. —
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