Sicurezza
Avances alla vigilessa, condannato l’ex comandante dei vigili
Lucca: ventotto mesi per induzione indebita di tipo sessuale e calunnia nei confronti di una guardia municipale
LUCCA. Resta in silenzio nel momento della lettura del dispositivo della sentenza che arriva al termine di una lunga giornata iniziata poco dopo mezzogiorno e conclusa alle 19 quando il giudice dell’udienza preliminare Antonia Aracri rientra in aula. Prima condanna per l’ex comandante della polizia municipale Stefano Carmignani, 54 anni, di Montecarlo, dal 2014 al 5 aprile 2017 alla guida dei vigili urbani di piazzale San Donato dopo una breve esperienza come responsabile temporaneo delle guardie di Rosignano. Il presunto ricatto sessuale esplicitato nel reato di induzione indebita a carattere sessuale, il cosiddetto «traffico d’influenze» introdotto dal legislatore nel 2012 attraverso l’articolo 319 quater per separarlo dalla concussione, costa a Carmignani una condanna in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Superiore alla richiesta di 2 anni formulata dall’accusa. L’ex comandante viene interdetto temporaneamente dai pubblici uffici e la vigilessa costituitasi parte civile, assistita dall’avvocato Cristian Bigotti, ottiene una provvisionale di 10mila euro. Una mazzata per l’ex dirigente dei «ghisa» del comune di Lucca che esce per la prima volta sconfitto dal palazzo di Giustizia. La palla adesso passa all’amministrazione comunale che dovrà decidere come comportarsi con il dirigente oggi utilizzato dal Comune nella Protezione civile.
LE CONTESTAZIONI
L’impianto accusatorio regge al vaglio del gup. La testimonianza della quarantenne guardia municipale è ritenuta credibile e veritiera. Lo ribadisce nel corso della sua puntuale requisitoria durata oltre un’ora il pm Piero Alessandro Capizzoto. Il racconto della vigilessa è credibile: l’ex capo degli agenti della municipale di Lucca avrebbe fatto valere la sua posizione di dominus all’interno del comando per tentare di ottenere prestazioni sessuali. La richiesta fatta alla giovane donna di accompagnarlo con l’auto di servizio nella sede della Regione Toscana, l’esordio poco felice del dirigente della municipale quando lei si presenta in divisa all’orario prestabilito («pensavo ti mettessi in minigonna e calze a rete»), la richiesta, al ritorno a Lucca, di uscire dal casello autostradale di Chiesina indicando un albergo («Noi andiamo lì a fare l’amore», una frase ripetuta più volte) sono per l’ufficio requirente la prova dell’abuso di potere a sfondo sessuale. E il secco rifiuto della subalterna, che sfocerà nella denuncia ad inizio 2015 dell’ormai suo ex capo, a cedere alle indebite pressioni costa lo scatto di carriera e la promozione pur avendone i requisiti, alla giovane madre vittima delle avances. Per la procura invece non è credibile il ribaltamento dei termini della questione proposto in fase difensiva dall’ex comandante. E cioè che a provocarlo era stata la vigilessa che mirava ad un miglioramento della sua posizione all’interno della polizia municipale.
L’ECCEZIONE RESPINTA
Per oltre due ore l’attenzione delle parti in causa si concentra sull’eccezione preliminare presentata a sorpresa dal professor Enrico Marzaduri, legale dell’imputato assieme all’avvocato Gioia Crippa. In sostanza si contesta il rispetto dell’articolo 370 del codice di procedura penale sugli atti di indagine del pubblico ministero. E nel caso di specie sull’assenza di una delega dell’attività d’indagine alla polizia giudiziaria. Una disposizione di legge che si spiega alla luce del ruolo rivestito dal pm nella fase delle indagini preliminari di cui è titolare e che comporta una dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla scelte dell’ufficio dell’accusa. All’eccezione preliminare replica il pm sostenendo che l’attività originaria d’indagine - l’allora comandante Carmignani venne indagato per una serie di altri reati da cui è stato prosciolto - era idonea a coprire l’attività successiva della pg. Sulla controversia procedurale il gup Aracri si ritira in camera di consiglio verso le 12,30 e ricompare in aula alle 14,20. Viene respinta l’eccezione difensiva e il gup stabilisce che «gli atti d’indagine dell’attività compiuta sono stati conformi alla legge e che, comunque, la scelta del rito avrebbe sanato l’utilizzabilità degli atti stessi». Un tecnicismo che potrebbe essere riproposto anche in Appello una volta che la sentenza sarà depositata.
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