Sicurezza
La prescrizione non salva i Bulldog dai risarcimenti civili
La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza Nessuna assoluzione nel merito per Palmeri e i suoi sodali
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LUCCA. La scure della prescrizione - l’istituto giuridico che così com’è concepito esiste soltanto nel Bel Paese - ha cancellato le condanne di primo e secondo grado del gruppo ultras di estrema destra denominato «Bulldog» per i reati commessi allo stadio e in città dal 2004 al 2007. Ma l’impianto accusatorio così com’era concepito dalla procura è rimasto in piedi. E le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione - che ha mandato assolti i 13 ultras di estrema destra - depositate ieri pomeriggio parlano chiaro. «Usavano la tifoseria organizzata come "mero schermo" e, tramite violenza e minacce, imponevano la propria supremazia sugli altri gruppi di tifosi della Lucchese, sia, soprattutto, per colpire alcuni avversari politici della sinistra. Tale struttura apparentemente rivolta alla organizzazione del tifo, veniva in realtà strumentalizzata per porre in essere comportamenti di tipo 'squadristico', caratterizzati da agguati, inseguimenti ed aggressioni nei confronti degli avversari politici». Altro che assoluzione nel merito come qualche organo di informazione - nei giorni successivi alla sentenza del 17 luglio scorso - ha voluto far credere ai lettori. Il Tirreno correttamente ha riportato la realtà fattuale così come certificano le motivazioni della quinta sezione penale della Suprema Corte presieduta da Maria Vessichelli. Dicono i giudici di Cassazione: «Dalle prove è emersa una struttura organizzativa, connotata dall'esistenza di un 'capo' pacificamente riconosciuto, Andrea Palmeri, e dalla stabilità del vincolo, essendo stato il gruppo fondato nel 1998 con finalità essenzialmente 'sportive', per poi orientare la propria azione nell'affermazione dell'ideologia nazifascista (come documentato dai molteplici ed eloquenti sequestri di materiale inneggiante a Mussolini e ad Hitler, di manganelli, bandiere naziste), e nell'esercizio della violenza e dell'intimidazione, sia negli stadi sia all'esterno, nei confronti dei gruppi politici ritenuti avversari». Non si era sbagliata la procura - in particolare l’allora procuratore Giuseppe Quattrocchi e il sostituto Fabio Origlio - e non si era sbagliata la polizia - in particolare l’allora dirigente Digos, Raffaele Gargiulo - sull’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alle minacce, alle percosse, alle lesioni, al danneggiamento e al porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Tutti reati estinti per sopravvenuta prescrizione con le sentenze di condanna di primo grado e d’Appello azzerate.
Risarcimento danni. A conferma che non si è trattato di assoluzione nel merito il rigetto dei ricorsi agli effetti civili. Le statuizioni per gli imputati rimangono. Eccezion fatta, come già riferito nella sentenza del 17 luglio, per la disposta provvisionale in favore di Emanuele Pardini sulla base dei ricorsi presentati da Andrea Palmeri, Andrea Vanni, Stefano Vannucci e Daniel Fratello.
(l.t.)
Risarcimento danni. A conferma che non si è trattato di assoluzione nel merito il rigetto dei ricorsi agli effetti civili. Le statuizioni per gli imputati rimangono. Eccezion fatta, come già riferito nella sentenza del 17 luglio, per la disposta provvisionale in favore di Emanuele Pardini sulla base dei ricorsi presentati da Andrea Palmeri, Andrea Vanni, Stefano Vannucci e Daniel Fratello.
(l.t.)
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