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Il Tar respinge il ricorso di Santini

Il Tar respinge il ricorso di Santini

Secondo i giudici le anomalie denunciate dal candidato del centrodestra sono irrilevanti ai fini dell’esito del voto

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LUCCA
In parte inammissibile, in parte respinto. Il Tar boccia il ricorso di Remo Santini in merito alle presunte irregolarità nel ballottaggio elettorale del 25 giugno. Infondato anche il ricorso presentato da Matteo Garzella in merito alla sua mancata elezione in consiglio comunale. . «Il sindaco? Hanno dovuto mettergli in sassi in tasca per non farlo volare dalla gioia». I bene informati dicono che Alessandro Tambellini abbia accolto con grande soddisfazione la decisione presa ieri dal tribunale amministrativo regionale. Ora non c’è più uno spicchio d’ombra sul nitore della sua vittoria. A palazzo Orsetti un po’ di timore c’era, soprattutto per l’ipotesi di una sospensione che avrebbe allungato i tempi e le polemiche. Invece i giudici della seconda sezione (presidente Saverio Tomano; consiglieri Luigi Viola e Alessandro Cacciari) hanno ritenuto che ci fossero tutti gli elementi per dichiarare subito chiusa la partita. Il ricorso di Santini è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.

Errori di calcolo. Per quanto riguarda la non coincidenza tra le schede autenticate e la somma di quelle votate o inutilizzate, fenomeno che a detta di Santini si è verificato in diversi seggi, il collegio ha messo in evidenza che non sussistono elementi che possano far pensare alla pratica della cosiddetta “scheda ballerina” o ad altre forme di inquinamento del voto. Tra l’altro nella memoria di replica presentata da Santini dopo le controdeduzioni del Comune e del sindaco, c’è una sostanziale riduzione delle sezioni oggetto indicate come teatro delle anomalie. «Le contestazioni mosse dal ricorrente – si legge nella sentenza – si risolvono in inesattezze rettificabili sulla base di altri dati comunque desumibili dai verbali» o in precisazioni aggiunte a verbale. Nel caso delle sezioni 83 e 84, i giudici riconoscono che nelle precisazione assunte a verbale vi sono dei meri “errori di calcolo” che nella prospettiva “sostanzialistica” del Consiglio di Stato possono essere ritenuti irrilevanti in considerazione della loro modesta entità e tali da non consentire una modifica del risultato elettorale. Insomma, qualche conteggio impreciso c’è stato, ma si tratta di numeri talmente piccoli da non mettere in discussione la vittoria di Tambellini.

Apertura anticipata. Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, ovvero l’apertura “anticipata” dell’urna nella sezione di San Vito, il collegio giudicante ha ritenuto che tale operazione non abbia compromesso o anche solo messo in pericolo il principio della segretezza delle schede o la genuinità del voto. Su questo aspetto, c’è inoltre una querela per falso presentata da Santini al tribunale di Lucca, ma i giudici hanno deciso di procedere senza attendere la sentenza del civile perché tale esposto non fa riferimento ad eventuali operazioni di aperture delle schede ma solo all’apertura dell’urna, peraltro già documentata dal verbale. C’era infine un terzo motivo relativo all’aggiornamento delle liste elettorali: anche questo giudicato inammissibile. I giudici hanno disposto la compensazione delle spese tra le parti (Santini, sindaco e Comune).

Garzella out. Da questo punto di vista è andata peggio a Matteo Garzella, il cui ricorso per la mancata elezione in consiglio comunale (al suo posto Enrico Torrini) è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (2.000 euro).

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