Il Tirreno

Lucca

Omicidio Vania, Appello solo per la difesa 

di Luca Tronchetti
Omicidio Vania, Appello solo per la difesa 

Il pm può impugnare in caso di assoluzione o derubricazione del reato. Cesaretti: «Attendiamo le motivazioni»

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LUCCA. Il giorno dopo la sentenza che condanna in abbreviato Pasquale Russo a trent’anni di reclusione per l’efferato omicidio di Vania Vannucchi, 46 anni, l’operatrice sanitaria, cosparsa di benzina e arsa viva dall’ex spasimante che non si arrendeva all’idea di averla perduta, ci si interroga sulle eventuali ripercussioni della sentenza di primo grado in sede d’Appello. Non può che essere soddisfatto l’ufficio del pubblico ministero. L’indagine, affidata alla squadra Mobile, è stata condotta in maniera brillante e tempestiva dal sostituto procuratore Piero Alessandro Capizzoto che in dieci mesi (sarebbero stati otto se i due scioperi delle Camere Penali non avessero allungato i tempi) ha portato prove e testimonianze schiaccianti di fronte al giudice dell’udienza preliminare. Talmente solari che la difesa non è riuscita a scalfire, tanto meno a demolire, le aggravanti della premeditazione, degli atti persecutori e della crudeltà insite nel capo d’imputazione formulato dal magistrato lucchese.
Paradosso giuridico. In buona sostanza l’ufficio requirente non ha sbagliato una virgola. Ma non può ricorrere in Appello per chiedere l’inasprimento della pena: da 30 anni all’ergastolo. Il motivo? Tecnico-giuridico. Il rito abbreviato - chiesto dalla difesa e sancito dalle leggi che approvano i nostri parlamentari con passaggio alla Camera e al Senato - impedisce all’accusa l’impugnazione in secondo grado in caso di condanna dell’imputato. Paradossalmente soltanto se Russo fosse stato assolto o il giudice, per assurdo, avesse derubricato il reato di omicidio volontario, la pubblica accusa poteva ricorrere alla Corte d’Appello. Invece il giudice dell’udienza preliminare ha condannato per tutti e tre i reati contestati: l’omicidio volontario con le aggravanti già enunciate, il furto aggravato e gli atti persecutori. E lo ha fatto nel modo in cui è stata formulata la contestazione del pubblico ministero. Scartata la parte offesa che non può presentare Appello resta quindi la difesa che, giocoforza, nel caso di specie può sperare in una nuova riduzione della pena. Di pochi anni - da 30 ai 27-26 anni - ma la possibilità sussiste. Perché potendo ricorrere al giudice di secondo grado e attraverso motivazioni che a livello astratto possono essere pure convincenti la Corte d’Appello di Firenze potrebbe escludere una o più aggravanti. E conseguentemente i trent’anni subirebbero una rivisitazione in senso favorevole all’imputato.
La parola alla difesa. Sull’ipotesi di presentare ricorso in Appello avverso alla sentenza di primo grado, l’avvocato Gianfelice Cesaretti è cauto: «Prima di parlare occorre leggere. Attenderemo i 90 giorni necessari al giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza. Se effettivamente, come riportano alcune indiscrezioni giornalistiche, ci saranno spazi di manovra per rivedere la pena al ribasso allora decideremo se presentare il ricorso».
Discrezionalità sui reati minori. L’ergastolo non è stato dato in base alla previsione di condanna in continuazione per i reati di stalking e furto in abitazione aggravato. Per la procura, letti separatamente dall’omicidio volontario, avrebbero comportato una pena superiore ai 5 anni vista soprattutto la gravità dello stalking. Una discriminante per chiedere al gup l’aggravante dell’ergastolo con isolamento diurno. Una diversa lettura, quella del giudice, con un calcolo per la continuazione inferiore ai 5 anni impedisce l’aggravante per l’ergastolo. E in considerazione del rito abbreviato la pena massima diventa l’ergastolo semplice che con lo sconto di un terzo porta a 30 anni di reclusione.

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