Il Tirreno

Lucca

Piano dei rumori, la Smurfit Kappa vince al Tar

di Vincenzo Brunelli

L’azienda di ponte all’Ania aveva contestato al Comune la scelta di inserire la fabbrica in aree con limiti più vincolanti

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BARGA. Il Tar di Firenze ha accolto il ricorso della “Smurfit Kappa Italia spa” contro la delibera del Comune di Barga che qualche anno fa aveva riclassificato la zona all'interno del piano acustico municipale che da zona industriale era passata a zona di intensa attività umana.

I giudici amministrativi hanno annullato tale delibera con una sentenza depositata pochi giorni or sono, sottolineando che l'amministrazione deve tener conto di tutto ciò che è preesistente nella redazione dei Piani di riclassificazione.

La nota cartiera ha vinto questa battaglia come è successo per altre aziende in altri Comuni, non ultimo Lucca.

La società ricorrente svolge sin dal 1952 l'attività di produzione di carta per imballaggi nello stabilimento sito in località Ponte all'Ania, in un'area che, secondo gli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo, ha sempre avuto destinazione industriale.

Il Consiglio comunale di Barga, con una delibera del 15 maggio 2012, adottava il nuovo Piano di classificazione acustica inserendo l'area dello stabilimento parte in classe V e parte in classe IV ossia in “aree prevalentemente industriali” e “aree di intensa attività umana”, con i correlativi limiti di emissione sonora. Nnonostante le osservazioni avanzate dalla ricorrente, tese a inserire in classe VI almeno l'area dove insiste la produzione industriale vera e propria, l'amministrazione comunale approvava il nuovo piano confermando le scelte operate in sede di adozione.

La Smurfit Kappa Italia ha impugnato la suddetta deliberazione deducendo, in primo luogo, la violazione di legge con specifico riferimento all'obbligo per i Comuni, nella redazione dei piani di classificazione acustica, di tener conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio: nella specie il Comune di Barga non avrebbe tenuto in alcun conto di tale destinazione che, in conformità della classificazione urbanistica dell'area, ha continuativamente avuto vocazione industriale.

Il piano strutturale del Comune di Barga prevedeva la riqualificazione degli insediamenti del sistema territoriale di Fondovalle prescrivendo il consolidamento degli usi produttivi laddove compatibili con il necessario risanamento/riqualificazione delle fasce di pertinenza fluviale.

«Questo Tar - si legge nella sentenza - ha già avuto modo di affermare che nell'adozione del piano di classificazione acustica,la legge 447 del 1995impone al Comune di tenere adeguato conto delle preesistenti destinazioni d'uso delle aree, come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che vi si sono legittimamente insediati. Sulla base degli strumenti pianificatori vigenti lo stabilimento della ricorrente è situato in una zona classificata come industriale; ritenuto, pertanto, che: per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nei limiti dell'interesse dedotto dalla deducente; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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