Il Tirreno

Lucca

Il voto a Viareggio è regolare

di Donatella Francesconi

Per i giudici del Consiglio di Stato la mancanza di 675 schede non è rilevante

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VIAREGGIO. Amministrazione Del Ghingaro di nuovo alla guida della città come da sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato, ieri, il pronunciamento dei colleghi del Tribunale amministrativo regionale della Toscana. In base al quale le elezioni amministrative 2015 per Viareggio erano. invece, da ripetere. Al centro del ragionamento della terza sezione del Consiglio di Stato (Lanfranco Balucani, presidente; Carlo Deodato, Lydia Ada Orsola Spiezia e Stefania Santoleri, consiglieri; Pierfrancesco Ungari, consigliere estensore), come pure di quello del Tar Toscana, ci sono le 675 schede vidimate e non utilizzate. Schede che – alla verificazione eseguita in Prefettura, come richiesto dallo stesso Tar il 20 gennaio scorso – sono risultate scomparse.

Il caso schede scomparse. Per i giudici amministrativi toscani questa circostanza era tale da far scrivere: «È proprio il numero elevato di schede autenticate e non votate “perso” nella sezione numero 2, unitamente alla sostanziale difficoltà a giustificare altrimenti la mancanza delle schede, ad escludere la possibilità di limitare il rischio derivante dal ricorso alla cosiddetta “scheda ballerina” alla sola sezione interessata. Del resto, non bisogna dimenticare che, nella fattispecie, al di là del risultato elettorale del sindaco eletto (talmente elevato da non poter essere influenzato dalle 675 schede mancanti), la stessa esiguità del divario di voti (solo 27) tra primo e secondo classificato nel primo turno di elezioni rende possibile ipotizzare una modificazione della struttura del ballottaggio (con conseguenziale alterazione del complessivo risultato elettorale) con molto meno delle 675 schede mancanti».

Il ragionamento dei giudici del Consiglio di Stato si concentra sul numero elevato delle schede vidimate, non utilizzate per il voto e poi non ritrovate. «Il Collegio – si legge nella sentenza - non intende negare che la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni richiamate dal Tar, possa essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali».

La scheda ballerina. Né – e questo è un passaggio netto considerando il dibattito che si è creato sulla vicenda – la pratica della “scheda ballerina” non può essere «esclusa in relazione al contesto territoriale di Viareggio, non potendosi assumere senza adeguati approfondimenti un simile tranquillizzante postulato». Un’affermazione che sembra chiamare in causa, a questo punto, la Procura della Repubblica. Data l’inappellabilità della sentenza del Consiglio di Stato non resta altro organo, infatti, che sia titolato, eventualmente, a quegli approfondimenti cui fa riferimento il Consiglio di Stato. Non solo con questa frase, ma anche là dove si scrive che «le irregolarità riscontrate a seguito della verificazione non avrebbero comunque potuto comportare, senz’altro approfondimento istruttorio, l’annullamento delle operazioni elettorali».

I connotati concreti della vicenda – continuano i giudici amministrativi dell’organismo d’appello in merito alla pratica della “scheda ballerina” – «non rendono plausibile che sia verificata. Infatti, il Tar, nel valutare la gravità dell’irregolarità riscontrata, sembra aver presupposto che le 675 schede “scomparse” possano essere state utilizzate nelle altre sezioni elettorali, precompilate per favorire qualche candidato. Ma ciò è ragionevolmente smentito dalla circostanza che in nessuna delle 11 sezioni oggetto di verificazione è comparsa alcuna scheda autenticata o bollata che riportasse timbro o firma di uno scrutatore appartenente alla sezione 2, e non risulta che in alcun verbale delle 62 sezioni elettorali siano state indicate anomalie nel bollo o nella firma di autentica. Al contrario, è proprio il numero elevato di schede autenticate e non votate “scomparse” nella sezione 2, a rendere assai più plausibile l’ipotesi alternativa, e cioè che vi sia stato un errore da parte della commissione elettorale nella utilizzazione della busta 3C e che dette schede siano semplicemente state inserite in un’altra busta, non sottoposta a verificazione».

Errore che per il Tar era da invece del tutto da escludere: «Il fatto inspiegabile che siano state conservate solo 116 schede - scrivevano i giudici toscani - esclude che possa essersi trattato di un banale errore in ordine alle modalità di conservazione delle schede autenticate e non utilizzate». Va anche ricordato che la Prefettura, su disposizione del Tar, ha cercato le schede in questione anche nella busta contenente le schede delle elezioni regionali svoltesi contestualmente e che il materiale elettorale mancante non era neppure lì.

La giurisprudenza. I giudici amministrativi toscani – lo ricorda la stessa sentenza del Consiglio di Stato – hanno «richiamato la giurisprudenza secondo la quale la non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate comporta l’annullamento delle operazioni di voto, in ragione della possibilità che si sia verificata la pratica della cosiddetta “scheda ballerina”». Giurisprudenza che deriva dagli stessi pronunciamenti del Consiglio di Stato che i giudici della sezione 3, chiamati a decidere sul caso-Viareggio, non possono certo ignorare. Ed allora ecco la formula scelta: «Il Collegio non intende negare che la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni richiamate dal Tar, possa essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali. Giova però ricordare che la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale». Pertanto, «le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale». Nel citare altre pronunce dello stesso Consiglio di Stato, la sentenza conclude ricordando che nei casi presi in esame e conclusisi con l’annullamento del voto «in sostanza, la non coincidenza si accompagnava ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l’irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della cosiddetta scheda ballerina».

Sezione 28. Se ne è molto discusso ed il Consiglio di Stato scrive: «L'irregolarità riscontrata nella sezione 28 non sembra poter invalidare il risultato elettorale, trattandosi della discordanza di un solo voto, in un contesto che non lascia altrimenti supporre l'irregolarità delle operazioni di voto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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