Sicurezza
Somministrazione, il Tar dà ragione al locale
Si conclude la vicenda giudiziaria del ristorante La Brusketta: il Comune gli vietò l’attività per ampiezza minima insufficiente
LUCCA. Si è conclusa dopo cinque anni di battaglia giudiziaria la vicenda del locale "La Brusketta" di piazza Anfiteatro che fa capo alla "Pappamondo srl". Nel 2012 inizia l’odissea dei titolari del locale per via di un regolamento comunale, poi modificato, sulla somministrazione di cibo e bevande per i locali del centro storico e non solo. I novanta metri quadrati, superficie minima per la somministrazione prevista dal regolamento comunale all'epoca, non venivano raggiunti dal ristorante "La Brusketta" (la ragione sociale figura sempre come Il Pappamondo, che ne misurava settantasei). Così pochi giorni dopo l'apertura il locale ricevette la visita di addetti del Comune. A seguito di tale visita venne contestata l'estensione della superficie, ritenuta insufficiente per l'attività che l'esercizio si proponeva di svolgere.
Dalla data del sopralluogo la legge prevedeva che l'ente che avrebbe dovuto pronunciarsi entro sessanta giorni, per dare il suo parere. Al cinquantanovesimo, infatti, il proprietario dell'attività, la signora Valentina Stefanini, coadiuvata da Giuseppe Melis, ricevette il divieto di prosecuzione dell'attività. Ma davanti al divieto il gestore non si diede per vinto e, appellandosi alla liberalizzazione diventata legge in Italia con il decreto Monti del gennaio 2012, e fece ricorso al Tar contro il provvedimento del Comune. Prima contro la sospensiva del decreto comunale e poi nel merito.
Vittoria su tutti i fronti. Il Tar di Firenze, infatti, ha dichiarato cessata la materia del contendere, sul regolamento comunale poi modificato sulla metratura, e accolto il ricorso nel merito sull'inibizione alla vendita, annullando tutti i provvedimenti comunali impugnati, e condannando inoltre il Comune ad ulteriori 3.000 euro di risarcimento ai proprietari del locale (dopo il rimborso di 2.516 euro previsto in fase cautelare.
Riporta infatti la sentenza del Tar che «in via preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere relativamente alla disposizione impugnata del regolamento comunale sugli esercizi di somministrazione poiché la norma censurata, come rappresentato dall'amministrazione nell'adempimento all'istruttoria disposta da questo Collegio, è stata successivamente modificata in senso favorevole alla ricorrente. La controversia resta incentrata sul provvedimento che le ha inibito l'esercizio dell'attività, il quale non è stato ritirato nonostante la suddetta modifica regolamentare. Il provvedimento è illegittimo e il ricorso deve essere accolto per la ragione esplicitata con il secondo motivo di gravame. Il libero esercizio dell'attività economica è un principio comunitario ..., i principi comunitari devono orientare e conformare l'attività amministrativa». Un successivo decreto legge (138/2011) ha poi implementato e specificato «detto principio nel nostro ordinamento, stabilendo che l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere... Non è quindi dato agli enti locali di vietare l'esercizio delle attività economiche private al di fuori di tali casi, prevedendo limiti diversi da quelli relativi al rispetto dei requisiti igienico sanitari. Il provvedimento inibitorio è illegittimo; l'accoglimento del ricorso soddisfa interamente l'interesse della ricorrente e le restanti censure possono essere assorbite».
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