Il Tirreno

Lucca

Cure intermedie, il Tar dà l’ok all’appalto

di Vincenzo Brunelli
Cure intermedie, il Tar dà l’ok all’appalto

La seconda classificata aveva fatto ricorso parlando di una “inimicizia” con uno dei componenti la commissione

2 MINUTI DI LETTURA





LUCCA. Una gara d'appalto da oltre 4 milioni di euro, vinta e assegnata alla ditta vincitrice dopo un percorso amministrativo e giudiziario complesso con la sentenza del 3 ottobre scorso del Tar di Firenze pare avviata verso la normalizzazione. L'ultima parola spetterà al Consiglio di Stato ma intanto i giudici amministrativi respingendo il ricorso della “Cooperativa sociale la salute srl” hanno segnato una prima tappa fondamentale per i servizi ai cittadini. Stiamo parlando della gara per la gestione, per quattro anni, in global service, del servizio di cure intermedie presso la struttura residenziale di cure immediate della “Cittadella della salute” al Campo di Marte.

Le accuse mosse dalla ricorrente erano gravi tanto da costringere l'Estar a bloccare l'assegnazione della gara milionaria d'appalto. Ma ad agosto scorso la ditta vincitrice ha firmato il contratto per la gestione dei servizi previsti dal capitolato di gara e nei giorni scorsi il Tar ha chiarito l'intera vicenda, in attesa della eventuale pronuncia del Consiglio di Stato le attività possono proseguire più o meno tranquillamente.

In sostanza, il ricorso de “La Salute”, voleva bloccare l'aggiudicazione della gara avvenuta con un distacco di soli 0,07 punti sui 100 massimi previsti dal disciplinare. In particolare, venivano rilevate alcune contraddittorietà nell'operato della commissione di gara, che, in alcuni i casi, avrebbe emesso dei «giudizi incongruenti suscettibili di penalizzare il Rti La Salute». Molti erano i vizi sollevati dalla ricorrente, ma in particolare su uno si è soffermato il Tar, ritenendolo più grave: quello riguardante una ipotizzata “inimicizia” tra un membro della commissione e un membro della ditta ricorrente. Per il Tar, però, si deve considerare come «sia la stessa parte ricorrente a rilevare che non sussistono i presupposti tipici dell'obbligo di astensione di un componente della Commissione “per grave inimicizia”, di cui al comma 1 dell'articolo 51 del codice di procedura civile, con un soggetto partecipante alla procedura di gara. L'articolo 51 richiede, infatti, che la “grave inimicizia” intercorra direttamente con un componente dell'organo giudicante o, ancora, con il coniuge di quest'ultimo, fattispecie inesistenti nel caso di specie. Per quanto concerne l'ipotesi di astensione facoltativa di cui al comma 2 va evidenziato come detta disposizione richiede che sussistano “gravi” ragioni di convenienza, presupposto la cui esistenza è rimessa alla valutazione del soggetto giudicante, mediante la previsione di una mera facoltà di astensione affidata al senso di responsabilità e correttezza dei soggetti. Ne consegue che detta ultima censura, unitamente al ricorso nel suo complesso, è infondata e va respinta».

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Gioco

Superenalotto, i numeri vincenti di oggi – Jackpot da 41,9 milioni di euro

di Redazione web