Sicurezza
Congedo per violenza All’Inps di Lucca la prima domanda
È una possibilità contemplata dal Jobs Act per lavoratrici in regime di protezione: casi certificati dagli enti preposti
LUCCA. È una vittima di violenza di genere in regime di protezione: ha fatto domanda alla sede dell’Inps di Lucca per ottenere l’indennità di congedo per lavoratrici nelle sue condizioni. Tempo massimo tre mesi, durante i quali potrà svolgere i percorsi previsti nel suo caso con la sicurezza di contare su un’indennità giornaliera pari al cento per cento dell’ultima retribuzione.
Dietro ai dati tecnici c’è una persona, c’è una donna con una storia di violenze subite, di persecuzioni, con la vita a rischio: con certezza la sua e forse anche di uno o più figli.
È il primo caso sul territorio provinciale. Per la prima volta una donna lucchese vittima di violenza di genere - un caso noto e seguito dagli enti preposti, “certificato” e quindi sottoposto alla tutela che è stata ritenuta opportuna - ha chiesto di usufruire di un’opportunità contemplata dall’articolo 24 del decreto legislativo numero 80 del 15 giugno 2015, provvedimento di riordino della normativa contenuta nel Jobs Act (legge 183) in vigore dal 16 dicembre 2014.
La notizia è confermata dalla sede provinciale dell’Inps in piazza Martiri della Libertà. Anche se non possono essere rese note le caratteristiche strettamente peculiari alla persona e alla situazione in cui si è venuta a trovare.
L’opportunità contemplata dal Jobs Act (nel capitolo “maternità” della normativa) rimane comunque, a un anno dalla sua entrata in vigore, poco nota ai più.
In base a quanto riportato sul sito dell’ente “l’indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere” (così la denominazione esatta) spetta a lavoratrici dipendenti del settore privato escluse le addette ai servizi domestici e familiari. Per usufruire del congedo e dell’indennità - recita ancora la normativa - occorre essere una lavoratrice dipendente con rapporto di lavoro in corso di svolgimento (a tempo determinato o indeterminato), inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
Alla lavoratrice che ottiene l’aspettativa per violenza di genere spetta un congedo per un massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) di cui usufruire entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera oppure oraria. Per le giornate utilizzate per svolgere percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al cento per cento dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità viene erogata dall’Inps.
I moduli per fare richiesta sono disponibili sul sito dell’Inps (www.inps.it) o reperibili presso i patronati. La presentazione delle domande può essere fatta solo in modalità telematica.
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