Il dolore
Come evitare di prendere una sanzione
Il titolare del bar La Colonna: «Anch’io sono stato multato per la pubblicità». Un vademecum per mettersi in regola
LUCCA. Il titolare del bar La Colonna, Roi Pantaleoni, apre la porta del ripostiglio e ci mostra due cartelli, alti all’incirca due metri. Fino allo scorso anno li teneva attaccati al muro del suo locale in piazza della Colonna Mozza, accanto alle due porte d’ingresso. Fino a quando la polizia municipale non è intervenuta contestandogli la presenza non autorizzata dei cartelli. Cartelli considerati pubblicitari, i quali possono essere affissi dopo aver ricevuto il benestare della commissione beni ambientali, visto che il locale si trova nel centro storico e pagare un’imposta comunale.
«Da quando lo scorso anno - racconta il titolare del bar La Colonna - ho ricevuto una multa di oltre 300 euro sono stato costretto a toglierli. Io non sapevo che fosse necessario pagare un’imposta per esporli. Purtroppo c’è poca chiarezza su questo argomento e alla fine rischiamo di prendere delle sanzioni per aver violato norme di cui non sapevamo l’esistenza».
Un problema, quello della divulgazione delle informazioni legate al regolamento sull’imposta comunale pubblicitaria, che quest’anno, per la prima volta, è stato affrontato durante un incontro tra commercianti, Comune e associazioni di categoria. Durante l’incontro è stato distribuito un vademecum (pubblicato anche sul sito di Lucca Holding e Servizi) che ha l’obiettivo di rendere più chiare le norme comunali vigenti in materia. Dal primo luglio infatti, cominceranno i controlli da parte del personale di Lucca Holding e Servizi per accertare il pagamento dell’imposta della pubblicità ed è meglio non farsi trovare impreparati. Stando a quanto riporta il vademecum, l’imposta scatta quando «i messaggi vengono diffusi nell’esercizio di un’attività economica al fine di promuovere la domanda di beni o servizi finalizzati con l’intento di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato». L’imposta poi si determina in base alla «superficie minima della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario». Ad esempio, l’insegna di esercizio (quella che comprende il nome e i dati dell’azienda) è esente dell’imposta della pubblicità se inferiore a 5 metri quadrati mentre, se è superiore, si calcola la totalità dell’insegna (non la differenza rispetto ai 5 metri quadri). Per la pubblicità in vetrina, nella quale rientrano marchi terzi, offerte commerciali, informazioni varie esposte, sono esenti dal pagamento se la superficie complessiva è inferiore a mezzo metro quadro per ogni singola vetrina oppure se si tratta di merce esposta. Se superiore, si calcola la totalità e non la differenza rispetto al mezzo metro quadro. Per qualsiasi altro tipo di pubblicità inerente all’attività svolta l’imposta non va pagata se inferiore ai 300 centimetri quadrati: se superiore è calcolata in base alla superficie e alla tipologia.
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