Il Tirreno

Lucca

Rapinarono un negozio di selle: dura condanna

di Vincenzo Brunelli

Quattro anni e sei mesi dalla Cassazione a due fratelli. Strattonarono la proprietaria di “Anna equitazione” a Marlia

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LUCCA. Condanna pesante per due rapinatori lucchesi che la suprema corte di Cassazione ha riconosciuto colpevoli di rapina aggravata ai danni di una donna, proprietaria di “Anna equitazione”, una rivendita di selle in cuoio a Marlia. Gli “ermellini” nel respingere il ricorso dei fratelli Valter e Artemio Balestra, giudicandolo infondato, hanno di fatto confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione comminata dalla corte d'Appello di Firenze e prima ancora dal tribunale di Lucca.

I due avevano aggredito una donna per rubarle tre selle in cuoio presso il suo negozio di Marlia, il 12 maggio del 2009. In particolare, secondo quanto appurato dai carabinieri di Ponte a Moriano che avevano indagato fino a identificare i due, i Balestra erano entrati nel negozio di Brunella Quilici, afferandola per un braccio e strattonandola, per portare via alla fine tre selle in cuoio dal valore stimato di oltre seimila euro.

La condotta violenta degli imputati ha convinto, evidentemente, i giudici a irrorare una pena esemplare per questo genere di crimini, riassunti nel dispositivo della sentnza: i Balestra, infatti operarono «mediante violenza a Brunella Qulici, consistita nel darle una spallata e poi, nell'afferrarla per un braccio e nello strattonarla, adoperata immediatamente dopo la sottrazione di tre selle di cuoio dal valore di euro 2.200 cadauna».

Entrambi i ricorsi presentati dai Balestra sono inammissibili per manifesta infondatezza, secondo i giudici della Cassazione. Sono comuni ad entrambi i ricorsi, e sono trattate unitariamente, le censure che lamentano l'ingiustificata mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in Appello, al fine di approfondire indagini supplementari, relative al soggetto che aveva utilizzato l'autovettura servita poi per commettere la rapina, e quelle relative alla pretesa inattendibilità della parte offesa.

Su tutti i punti la Cassazione è stata chiara e precisa. Al termine delle indagini preliminari un incontro tra la vittima e gli imputati ha aggravato il contesto processuale per il carattere intimidatorio e minaccioso di tale discussione, assolutamente immotivata tra l'altro.

«Il mero reiterare i motivi di impugnazione - scrivono gli ermellini - rende l'impugnazione generica e priva di quella specificità richiesta dal codice di procedura penale per l'ammissibilità. In buona sostanza i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse tesi difensive, sostenute senza alcun successo in primo e secondo grado e che, a fronte di una doppia conforme e di una assenza di elementi nuovi, non valutati dai predetti giudici, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto in sede di legittimità, devono essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese ed, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della corte Costituzionale, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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