Sicurezza
Rumori, il Tar dà ragione alla cartiera
La “Modesto Cardella” vince la causa contro il Comune: va modificato il piano acustico
LUCCA. Dopo nove anni di battaglie giudiziarie le cartiere “Modesto Cardella” hanno vinto la causa davanti al Tar di Firenze contro il Comune di Lucca. Problemi di “rumori” che hanno portato a una lunga diatriba tra l'azienda e l'ente comunale. I giudici amministrativi hanno prima riunito i vari ricorsi presentati dalle cartiere e dopo aver valutato l'intero percorso giudiziario hanno accolto due dei tre motivi di ricorso della società, annullando la diffida comunale e la classificazione in cui era stata inserita. Stiamo parlando di impatto acustico e di normative sulle immissioni e emissioni di decibel, che variano a seconda della zona comunale ma che devono comunque seguire le indicazioni della legge regionale toscana in materia e i parametri fissati dalle sentenze della giustizia amministrativa. L’azienda lucchese aveva presentato vari ricorsi, negli anni, anche contro l'Arpat e la Provincia ma i giudici del Tar hanno chiarito che l'intera vicenda è partita da una errata classificazione acustica del territorio, dove ha sede lo stabilimento, da parte del Comune di Lucca.
Il resto è una conseguenza. Infatti la seziona seconda del Tar di Firenze accogliendo il ricorso della cartiera ha anche condannato alle spese giudiziarie, 9mila euro, il Comune di Lucca. L'ente comunale aveva prima inserito le cartiere in una zona a “prevalenza industriale”, anziché in una zona “esclusivamente industriale” e poi a ridosso di tale zona ha consentito, successivamente, anche la costruzione di abitazioni ad uso domestico e privato creando una zona “di intensa attività umana”. L'impatto acustico e i decibel consentiti, ovviamente, cambiano a seconda della zona e anche le metodologie di riscontro delle emissioni devono essere chiare. In tal senso la diffida del Comune e il piano di classificazione sono stati “bocciati” dal Tar che ha dato ragione alle cartiere. «L'ampia discrezionalità che guida le amministrazioni nella classificazione del territorio non può arrivare fino al punto di obliterare il rispetto delle linee di indirizzo poste dagli atti sopraordinati e in particolare, dalla legge e dalle direttive regionali in materia. Le censure formulate della ricorrente a questo proposito colgono nel segno». Così scrivono i giudici amministrativi nella sentenza. Ma vanno oltre. «Il Comune di Lucca dovrà però attenersi agli indirizzi contenuti nella presente sentenza e, in particolare, al rispetto della preesistente destinazione d'uso del territorio da pianificare, nonché dei confini naturali nei momenti in cui le singole zone di classificazione vengono individuate. L'annullamento vale nei limiti dedotti con il presente ricorso, ossia con riferimento alla parte del Piano comunale classificazione acustica in cui è inserito lo stabilimento della ricorrente in classe quinta, invece che in classe sesta».
Vincenzo Brunelli
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