Il dolore
Ragazza ruba rossetti Il processo non si farà
LUCCA. Sorpresa dal personale Oviesse di via Roma con prodotti di cosmesi per 30 euro (rossetti, rimmel e altro) nelle tasche interne della borsetta. Una ragazza di 20 anni, senza precedenti penali...
LUCCA. Sorpresa dal personale Oviesse di via Roma con prodotti di cosmesi per 30 euro (rossetti, rimmel e altro) nelle tasche interne della borsetta. Una ragazza di 20 anni, senza precedenti penali o di polizia, residente nella periferia della città, è stata bloccata dai sorveglianti in attesa dell’arrivo dei carabinieri della stazione di Lucca che hanno provveduto alla sua identificazione e alla denuncia per furto aggravato. Una vicenda come tante soprattutto all’Oviesse dove minorenni e maggiorenni spesso provano a farla franca guadagnando l’uscita senza pagare prodotti di bellezza. Se non fosse però per la normativa entrata in vigore il 2 aprile 2015 che trova ormai applicazione in tutti i tribunali italiani. Di quale norma di tratta? Di quella legata, tra gli altri reati, ai furti con un danno patrimoniale di lieve entità a prescindere o meno della denuncia-querela presentata dalla parte lesa (supermercato, grande magazzino, azienda). In sostanza viene esclusa la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento e quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità, non giustificano l'esercizio dell'azione penale. Questo in considerazione del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini. Cosa accadrà quindi alla ragazza denunciata? Il pm che riceverà gli atti dalle forze dell’ordine (in questo caso dai carabinieri) già nella fase delle indagini preliminari potrà chiudere l’istruttoria invocando l’articolo 131-bis del codice penale (la norma inserita dal legislatore il 2 aprile 2015 per i reati di particolare tenuità) e quindi chiedendo l’archiviazione. E la persona offesa (in questo caso l’Oviesse) non avrà potere di veto sulla richiesta di archiviazione. Se il pubblico ministero invece decidesse di porre in essere un altro istituto (per esempio il decreto penale di condanna oppure la richiesta di rinvio a giudizio) l’imputato può opporsi al decreto penale (ammenda) e chiedere il dibattimento all’inizio del quale il giudice - anche su richiesta dell’imputato o dello stesso pm d’udienza - emette una sentenza di non luogo a procedere per la speciale tenuità del fatto. Attenzione però: la denuncia resta. E in caso di reiterazione il beneficio ottenuto decade. Infatti per essere ammessi alla norma che regola l’articolo 131-bis del codice penale l’autore non deve essere a stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non deve aver commesso più fatti della stessa indole anche se ciascun fatto isolato sia di particolare tenuità. Quindi d’ora in poi la ragazza dovrà rigar dritto altrimenti quel beneficio svanirà.
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