Sicurezza
Asl condannata per l’infermiera sospesa
Era accusata di non aver vigilato per l’introduzione abusiva di brandine nella stanza dell’ospedale destinata ai detenuti
LUCCA. L’Asl 2 l’aveva sospesa dal servizio punendola con la perdita della retribuzione di una giornata di lavoro per non aver vigilato adeguatamente sulla condotta di alcuni infermieri che avevano introdotto abusivamente delle brandine in una stanza ospedaliera destinata ai detenuti feriti o degenti in attesa di rientrare in carcere. Un provvedimento ritenuto abnorme rispetto al fatto dalla dipendente che, attraverso l’avvocato Nicola Gori dello studio Ottolini-Gori-Da Ponte a Quarto, ha impugnato la decisione dell’Asl dinnanzi al giudice del lavoro Susanna Messina. E un anno e mezzo dopo la contestazione il giudice ha ritenuto illegittima la sanzione condannando l’azienda sanitaria alla restituzione della somma indebitamente trattenute all’interessata e al pagamento delle spese processuali.
La difesa della dirigente. I legali della dipendente Asl hanno rilevato immediatamente un profilo di illegittimità formale nel comportamento aziendale legato alla tardiva contestazione del fatto. La vicenda infatti risale a un periodo che va dal 28-29 luglio a fine ottobre 2014. Il testo unico della legge sul pubblico impiego stabilisce che la contestazione deve essere notificata entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto. La contestazione viene notificata all’infermiera coordinatrice dell’Asl il 18 novembre 2014 nonostante la dirigenza fosse venuta a conoscenza dell’episodio sia il 12 settembre che il 27 ottobre e quindi in periodi antecedenti ai 20 giorni stabiliti dalla norma. La ricorrente venne convocata dall’Asl a Monte San Quirico per prendere visione della videosorveglianza con i filmati che riprendevano gli infermieri che portavano fuori le brandine adoperate senza il consenso dell’azienda sanitaria locale. È emerso che sarebbe bastato controllare le immagini del circuito di sorveglianza a luglio per rendersi conto di ciò che accadeva. E se l’Asl in giudizio avesse contestato quella circostanza - cosa che non ha fatto -il legale della coordinatrice infermieristica avrebbe evidenziato un profilo di illegittimità in quanto la regolamentazione interna all’Asl sull’adozione della videosorveglianza sarebbe successiva alle contestazioni e quindi non utilizzabile.
Il sindacato Cisl. Esulta Luciano Cotrozzi della Cisl Fp: «Il ricorso si è reso necessario per la rigida posizione assunta fin dall’inizio dalla dirigente infermieristica che, senza voler sentire ragioni ha provveduto ad irrorare alla coordinatrice una ingiusta contestazione disciplinare. Il giudice del lavoro ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare (1 giorno di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione) impartita dalla dirigente ed ha condannato l’Asl. I controlli devono essere fatti nell’interesse della funzionalità dei servizi, nel rispetto delle regole e della giusta causa. La considerazione sul buon utilizzo dei soldi pubblici è d’obbligo».
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