Lutto
Caso del pallone, «la società non rischia alcuna sanzione»
LUCCA. La Lucchese non rischia alcuna multa per la vicenda del pallone giallo utilizzato contro il Santarcangelo. «La circolare numero 13 del 10 agosto 2015 infatti - spiega la società...
LUCCA. La Lucchese non rischia alcuna multa per la vicenda del pallone giallo utilizzato contro il Santarcangelo.
«La circolare numero 13 del 10 agosto 2015 infatti - spiega la società - - stabilisce che “Le Società devono utilizzare il pallone ufficiale in tutte le gare delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico” e che Nel periodo dal 4 dicembre “2015 al 4 marzo 2016 dovrà essere utilizzato il pallone ufficiale Invernale, realizzato con la colorazione con sfondo giallo e profili verdi e rossi. Le date sono dunque indicative del periodo invernale entro il quale si ha l'obbligo di utilizzare il suddetto pallone ufficiale. Resta a discrezione delle società ospitanti - tenuto conto delle condizioni meteorologiche e della visibilità - l'eventuale utilizzo del pallone ufficiale invernale di colore giallo in date antecedenti il 4 dicembre o successive al 4 marzo. Ne è testimonianza il fatto che altri 11 club oltre alla Lucchese, in occasione della 25^ giornata, abbiano optato per l'utilizzo del pallone ufficiale invernale di colore giallo. Inoltre, la sanzione di diecimila euro a cui si fa riferimento nell'articolo in questione, è prevista solo e unicamente in caso di mancato utilizzo del pallone ufficiale (qualsiasi sia la sua colorazione) in gare di campionato, Supercoppa e Coppa Italia di Lega Pro». Per quanto riguarda inoltre l'articolo relativo alla mancata presentazione da parte della società del ricorso contro l'inibizione a ricoprire cariche federali fino al 15 marzo per il responsabile dell'area tecnica Giovanni Galli - comminata dal Giudice Sportivo con riferimento alla partita Ancona-Lucchese del 27 febbraio - la Lucchese precisa «che tale ricorso è stato regolarmente presentato ampiamente entro i termini previsti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale».
Complimenti alla società che si è vista addebitare la tassa reclamo visto che il ricorso, per carità regolarmente presentato, è stato rigettato in toto dal giudice sportivo con conferma della squalifica a Galli. Ma allora non era meglio risparmiare i soldi del ricorso?
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