Il Tirreno

Lucca

Annullata maxicartella di Equitalia

di Luca Cinotti
Annullata maxicartella di Equitalia

Per la commissione tributaria non è stata sufficientemente motivata: l’azienda non dovrà pagare 600.000 euro

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LUCCA. Una questione di forma. Ma che, quando si parla di leggi, codici e sentenze, ha lo stesso peso della sostanza. E può fare - anzi, ha fatto - una differenza che assomma a seicentomila euro. La cifra che Equitalia aveva chiesto con una serie di cartelle a un’azienda lucchese con sede a Ponte a Moriano e che invece la Commissione tributaria provinciale ha deciso non essere dovuta.

Una sentenza importante, quella che i giudici hanno emesso a fine del mese scorso. Anche perché il fulcro della questione - cioè la mancante o carenti motivazioni della cartella esattoriale - potrebbero non applicarsi solo al caso in esame.

I ricorsi esaminati dai componenti della Commissione tributaria (Francesco Terrusi, Ermindo Tucci e Silvana Giambastiani) sono due e riguardano complessivamente sei cartelle di pagamento, notificate a giugno 2014 e riferite glia anni dal 2007 al 2011 per mancati versamenti di Iva, Ires, Irpef e Irap. Cifre imponenti, quelle che secondo l’erario non avrebbe versato la società di Ponte a Moriano, fino a un totale di circa 600.000 euro.

I difensori dell’azienda, Federico Marrucci e Stefano Cordoni, hanno però contestato il fatto che le cartelle fossero arrivate proprio a questa azienda. Le imposte non pagate, infatti, si riferivano a un’altra società, dalla quale quella “imputata” era nata a seguito di un progetto di scissione. Secondo Agenzia delle entrate ed Equitalia, la notifica alla società “figlia” era comunque giustificata in quanto “co-obbligata”, e semplicemente «come garanzia del credito in caso di inadempimento del debitore principale».

In realtà - hanno spiegato i giudici nella loro sentenza - questa posizione potrebbe valere solo in caso di cessione di azienda e - quindi - di un’operazione diversa da quella di scissione.

Ma, sgomberato il tavolo da questo punto, il centro della vicenda sta altrove. Le cartelle di Equitalia arrivate alla società “figlia”, infatti, sono state «il primo atto formale ricevuto», visto che tutti gli altri solleciti di pagamento hanno riguardato l’azienda madre.

In una situazione come questa Equitalia avrebbe dovuto giustificare nel dettaglio quali fossero le contestazioni e le motivazioni per le quali si chiedeva di pagare una cifra così alta. E invece si è limitata a citare il riferimento di legge riguardo al “co-obbligato” che, come si è visto, i giudici hanno ritenuto anche non attinente. «Ne consegue - scrivono i componenti della Commissione tributaria - che legittimamente la ricorrente abbia impugnato quanto notificatole, per le prima volta, in considerazione della effettiva incongruità motivazionale di un atto suscettibile di esecuzione».

Fuori dal gergo giuridico, la cartella non è stata “spiegata” in maniera sufficiente così da fornire alla società i presupposti per esercitare i propri diritti di difesa: «La motivazione posta a base dell’imposizione non ha consentito alla contribuente di chiaramente comprendere la portata della richiesta, in presenza di una palese contraddittorietà, dovuta al riferimento normativo erroneo».

Fra l’altro, anche la giurisprudenza sta sempre più considerando le cartelle di Equitalia come atti amministrativi che, a termine di legge, «deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile», soprattutto se (come nel caso dell’azienda di Ponte a Moriano) non c’è stato in precedenza alcun avviso di accertamento.

Proprio questa tendenza della Cassazione fa immaginare che i casi simili siano diversi, soprattutto in caso di esazioni complesse e di particolare valore. E, quindi, la sentenza lucchese di fine febbraio (che ha anche imposto a Equitalia di pagare 6.000 euro di spese di lite) potrebbe essere soltanto la prima di una serie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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