La manifestazione
De Lauretis dovrà risarcire l’Asl
LUCCA. Confermata anche in appello la condanna a risarcire l’Asl della somma versata in più per il saldo di una notula a un legale. Maria Teresa De Lauretis, 62 anni di Livorno, all'epoca dei fatti...
LUCCA. Confermata anche in appello la condanna a risarcire l’Asl della somma versata in più per il saldo di una notula a un legale. Maria Teresa De Lauretis, 62 anni di Livorno, all'epoca dei fatti direttrice generale dell'Asl 5 di Pisa (ora commissario della nuova azienda Asl Toscana nord ovest che ingloba le ex Asl di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio), firmataria della delibera; Alessandro Armani e Maria Letizia Casani dovranno versare 33.881 euro in misura paritaria. I giudici di secondo grado della magistratura contabile hanno respinto il ricorso dei tre, assistiti dall’avvocato Chiara Bonaguidi, ribadendo l’esistenza del danno erariale e imponendo la liquidazione all’Asl della somma ritenuta in eccesso. L’importo è riferito alla differenza tra le spese legali liquidate all'avvocato Giuseppe Toscano di Pisa che aveva assistito i dipendenti Asl in primo e secondo grado davanti alla Corte dei conti e quanto disposto dai giudici.
Secondo la sentenza l'azienda sanitaria doveva versare al professionista solo gli importi fissati dalla magistratura nel verdetto e non la cifra complessiva delle fatture presentate e poi saldate. Le parcelle vennero liquidate tra il 2006 e il 2010 all'avvocato Toscano per un importo di 46.853 euro. Il conto derivava dalle fatture del professionista che per il suo lavoro chiedeva il legittimo compenso.
Le spese legali del primo grado sono da tempo cadute in prescrizione. I 33.000 e passa euro da rimborsare all'Asl sono, invece, i soldi corrisposti al difensore delle parti prosciolte a titolo di spese legali per l'assistenza svolta nel giudizio di appello. Che per la Corte dei conti non dovevano essere a carico dell'azienda sanitaria. L’avvocato Bonaguidi ha sostenuto la tesi secondo la quale «non c’è chiarezza delle normative in materia di spese legali e che erano agli atti pareri di congruità sulla base di “notule”, con procedimento interno dell'ufficio e quindi la sussistenza di una congruità indiretta e la mancanza di colpa grave». Spiegarono i giudici di primo grado, trovando ora accoglimento nella corte di Roma, che «di fronte alla presentazione all'amministrazione di una parcella difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza, il dipendente non può ottenere l'integrale rimborso della stessa, restando a suo carico la parte di spese che, eventualmente, il suo difensore abbia a pretendere».
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