Proteste
Bimba nata Down Niente risarcimento per i genitori
Per la Cassazione non esiste il “diritto a non venire al mondo” La vicenda riguardava un parto all’ospedale di Barga
LUCCA. Nessun risarcimento per la bimba nata perché non le è stata diagnosticata la sindrome di Down. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite, secondo cui non esiste il «diritto a non nascere se non sano» e questo «mette in scacco il concetto stesso di danno» per il nato malato. Le Sezioni unite sono intervenute su una richiesta di risarcimento danni, a nome proprio e della figlia, di una coppia nei confronti della Asl di Lucca e dei primari dei reparti di ginecologia e del laboratorio dei analisi di Barga all'epoca dei fatti, Arturo Viglione e Arnaldo Savarino.
Secondo i genitori della bambina, i due medici non avrebbero disposto approfondimenti clinici nonostante il fatto che gli esami del sangue effettuati alla sedicesima settimana di gravidanza non avessero forniti valori rassicuranti. In sostanza - ragiona la famiglia della piccola - se dall’approfondimento degli esami fosse stato chiaro il rischio di sindrome di Down, la madre e il padre avrebbero deciso di optare per l’interruzione di gravidanza, nonostante si trovassero al di là del limite dei 90 giorni previsto dalla legge 194: in questo caso, infatti, avrebbero fatto valere la clausola che permette l’aborto anche oltre tale data in caso di un pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Il Tribunale di Lucca e la Corte di appello di Firenze avevano rigettato le richieste dei genitori. In Cassazione poi, la terza sezione civile aveva deciso di rimettere la questione ale Sezioni unite, vista la discordanza delle pronunce.
E le Sezioni unite hanno sentenziato che non esiste il diritto al risarcimento del danno per il bambino nato malato «tanto più che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell'attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia; come tale, indegna di essere vissuta (quasi un corollario estremo del cosiddetto diritto alla felicità)». Non si può, dunque, prevedere che senz’altro il nascituro avrebbe preferito non venire al mondo.
Per la Cassazione, non c'è un diritto a non nascere, così come «non sarebbe configurabile un diritto al suicidio tutelabile contro chi cerchi di impedirlo»: nessuna responsabilità avrebbe il soccorritore «che produca lesioni cagionate ad una persona nel salvarla dal pericolo di morte». L'ordinamento, aggiungono le Sezioni unite, «non riconosce il diritto alla non vita: cosa diversa dal cosiddetto diritto di staccare la spina, che comunque presupporrebbe una manifestazione di volontà ex ante, attraverso il testamento biologico». L'accostamento tra le due situazioni «è fallace». I giudici intervengo così su un aspetto che essi stessi definiscono «delicato e controverso», con implicazioni «filosofiche ed etico-religiose» e «indirizzi di pensiero» segnati «da accese intonazioni polemiche». Su cui anche la giurisprudenza si è divisa.
Le Sezioni unite hanno comunque annullato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che negava il risarcimento ai genitori. La legge 194 sull'aborto riconosce infatti il diritto di interrompere la gravidanza laddove la nascita determini 'un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donnà, ma per attribuire l'eventuale risarcimento del danno occorre provare che la donna avrebbe effettivamente «esercitato la scelta abortiva». Anche, spiegano gli ermellini, approfondendo «lo stato psicologico». Accertamento che i giudici di merito hanno sottovalutato e che ora, invece, dovranno eseguire con cura.
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