Il Tirreno

Lucca

Licenziamento illegittimo Dipendente vince la causa

La sentenza d’appello ha ribaltato la pronuncia del giudice di primo grado Concesso alla lavoratrice di un calzaturificio un risarcimento di 100.000 euro

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LUCCA. Licenziamento illegittimo e un risarcimento del danno di oltre 100.000 euro. È una vittoria in appello che ribalta la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice del Tribunale, sezione lavoro, Anna Martelli, quella di un'ex impiegata della Lenci Calzature Spa di Porcari, ora con sede a Montecarlo, che ha vinto la causa contro la società che l'aveva licenziata nel febbraio 2011 nell'ambito di una ristrutturazione aziendale. Una battaglia legale durata quasi cinque anni che, dopo un pronunciamento sfavorevole a Lucca per la dipendente, a Firenze ha avuto un verdetto che non solo riconosce l'illegittimità del licenziamento, ma assicura alla lavoratrice anche un risarcimento pari alla retribuzione mancata da calcolare a partire dal febbraio 2011.

Assistita dagli avvocati Gianluca Baldi e Marco Canapicchi del Foro di Pisa, l'impiegata, una quarantenne residente a Lucca, dopo aver incassato rifiuto in primo grado circa l'inesistente, a suo dire, fondatezza giuridica del licenziamento da parte della Lenci Calzature, in appello ha ottenuto un ampio successo. Uno degli aspetti che hanno pesato sull'esito è quello secondo il quale la Corte d'Appello ha ritenuto il licenziamento soggetto alla normativa sostanziale anteriore alla riforma Fornero del 2012. «In altre parole - si legge nel provvedimento di reintegro - il Tribunale di Lucca ha applicato la normativa vigente in epoca anteriore alla legge n.92/2012".

L'impiegata aveva sottoscritto un verbale di conciliazione nel gennaio 2010 con il quale accettava la cassa integrazione a zero ore dal primo febbraio 2010 per un anno. L'azienda "a fronte della manifestazione di disponibilità di non opporsi alla collocazione in cassa integrazione straordinaria aveva dato alla lavoratrice 1.200 euro. Poi, nel novembre 2010, le Lenci Calzature aveva aperto una nuova procedura per il licenziamento di sette lavoratori e questa procedura si concludeva con l'accordo sindacale del 26 gennaio 2011 con il quale individuava i sette dipendenti, già in cassa integrazione, che avevano firmato il patto individuale di non opposizione». Tra questi anche l'impiegata. «Si pattuiva la richiesta di cassa integrazione fino al 31 novembre 2011 a condizione che firmassero la loro non opposizione al licenziamento - scrivono i giudici di secondo grado -. Non avendo la ricorrente sottoscritto alcuna dichiarazione di “non opposizione” è stata licenziata con lettera del 21 febbraio 2011. A giudizio del Collegio non è sostenibile la tesi per cui la ricorrente, non essendosi opposta al proprio collocamento in cassa integrazione a zero ore e senza rotazione, abbia così accettato di essere licenziata senza alcun tipo di raffronto con i 21 “esuberi" iniziali”. Per i giudici dell'impugnazione al momento di scegliere chi lasciare a casa, furono violate le regole per procedere al licenziamento.

Pietro Barghigiani

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