Lutto
Ora c’è solo la causa civile per la giovane farmacista
La scelta del dirigente accusato di violenza privata di ricorrere alla messa in prova impedisce la celebrazione del processo penale. Rifiutata la proposta transattiva
CAPANNORI. Si sente defraudata, vittima di una nuova ingiustizia la giovane farmacista di Capannori assunta a tempo determinato che il 3 agosto 2012 aveva denunciato l’ex dirigente della farmacia comunale di Capannori con l’accusa di violenza privata, ingiurie e minacce (questi ultimi due capi d’imputazione sono stati stralciati e formano oggetto di un fascicolo al giudice di pace di Lucca). Per lei quella denuncia è una questione di principio. La punta dell’iceberg di una serie di presunte vessazioni sul lavoro da parte del dirigente legate a negazioni di permessi, di ferie estive e di comportamenti arroganti. Avrebbe voluto che il dirigente di 58 anni residente nella Piana si difendesse nel processo. Poteva essere anche assolto, ma voleva un processo. Che invece non c’è stato e non ci sarà mai per la nuova legge legata al decreto «svuota carceri» entrato in vigore nel dicembre 2013. In pratica per reati con pene inferiori ai 4 anni di reclusione gli incensurati possono scegliere di non affrontare il processo chiedendo di svolgere lavori di pubblica utilità in associazioni di volontariato, organizzazioni Onlus e assistenziali con orari e ruoli compatibili non solo con l’attività lavorativa, ma anche con quella familiare. Per l’imputato è un successo. Anche perché si riducono all’osso le spese legali.
Vittima impotente. Condizione imprescindibile affinchè la cosiddetta «messa alla prova» vada a buon fine è l’avvenuto risarcimento del danno. Nel processo in questione la farmacista di Capannori, proprio per una questione di principio, ha rifiutato la transazione che le era stata offerta per chiudere il processo. Ma cosa accadrà adesso? Chi riconosce quanto avvenuto e quantifica a livello economico e quindi monetario il risarcimento del danno alla persona offesa in specie la giovane farmacista? L’ufficio penale per l’esecuzione esterna (Uepe) formato da dirigenti ministeriali che stabiliscono il periodo di messa alla prova e quindi di trattamento socio-educativo o il giudice che sospende il processo? E con quali parametri? Manca la norma interpretativa e il rischio è che senza pronunciamento sul «quantum» al termine del periodo di messa alla prova l’imputato sia libero da ogni vincolo anche economico.
Causa civile. Si dirà: ma la vittima può ricorrere al giudice civile. «Ma davanti al giudice civile dovrà ripartire tutto daccapo. - dice l’avvocato Rita Donetti - E al di là del decreto di citazione a giudizio per violenza privata non potrà venir fuori il pregresso, tutto ciò che era accaduto nei mesi precedenti al fatto». C’è quindi il rischio che vicende simili finiscano in una bolla di sapone con la presunta vittima che non ottiene alcun risarcimento o somme modestissime.
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