Finanza
Cgil vince in Cassazione contro il Comune
La causa riguardava il versamento Ici del 2000. Per i giudici l’attività del sindacato è «assistenziale»
LUCCA. Non era dovuto l’Ici sui palazzi della Cgil: la Corte di Cassazione ha dato ragione al sindacato contrapposto in un’annosa controversia con il Comune di Lucca per il pagamento della vecchia imposta comunale sugli immobili per due palazzi, compreso quello storico dell’ex sede in via Fillungo.
La vicenda riguarda l’annualità 2000, per la quale il Comune aveva mandato un sostanzioso accertamento alla camera del lavoro. Contestando, in sostanza, l’esenzione del sindacato in quanto dedito ad attività di assistenza nei confronti dei cittadini.
La commissione tributaria provinciale, nel 2006, aveva dato ragione al Comune. Sentenza che, però, era stata ribaltata nel grado successivo di giudizio di fronte alla commissione tributaria regionale. Il Comune di Lucca non si era arreso e aveva deciso di portare fino all’ultimo grado di giudizio la controversia.
La Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, rigettando il ricorso del Comune. «Al momento - spiega l’avvocato Leonardo Masi, dello studio Giovannelli, che ha tutelato la Cgil davanti alla Cassazione - abbiamo solo il dispositivo della sentenza e non possiamo quindi sapere su quali basi il ricorso è stato rigettato. Da parte nostra, tuttavia, è stata seguita la linea dell’attività assistenziale del sindacato».
Proprio questa, infatti, era la questione dirimente. Che si basava su un preciso comma dell’articolo 7 della legge istitutiva dell’Ici (che risale all’ormai lontanissimo 1992). Che prevede l’esenzione degli immobili «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive». La Cassazione, insomma, ha confermato quella parte della sentenza di appello che stabiliva che «l’attività svolta dalle Camere del lavoro non può che essere considerata di natura assistenziale, essendo rivolta alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei pensionati». E sempre la commissione regionale faceva presente che la Cgil aveva «provato, con il deposito della documentazione, che le attività di natura commerciale erano state contrattualmente demandate a un soggetto esterno».
La sentenza potrebbe avere riflessi su una causa gemella, che riguarda l’anno di imposta 2001 e che, al momento, è in discussione davanti ai giudici della Cassazione.
Luca Cinotti
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