Il Tirreno

Lucca

Iva non dovuta sulla Tia Sistema ambiente ko

di Luca Cinotti
Iva non dovuta sulla Tia Sistema ambiente ko

Il giudice di pace dà ragione a una donna che in dieci anni aveva pagato 290 euro Il direttore Paolini: «Questione controversa, spesso abbiamo vinto noi»

3 MINUTI DI LETTURA





LUCCA. Sistema Ambiente ha perso la “partita” di fronte al giudice di pace nei confronti di una contribuente che chiedeva il rimborso dell’Iva pagata sulla Tia, la tariffa sulla raccolta dei rifiuti in vigore fino allo scorso anno, quando è stata “soppiantata” dalla Tares.

Una vicenda che si trascina avanti orami da anni, quella della “tassa sulla tassa”: almeno dalla sentenza del 2009 della Corte di Cassazione, che stabilì come la Tia altro non fosse che una sorta di “tributo” mascherato, piuttosto che una tariffa pagata come corrispettivo di un servizio ricevuto. E, visto che non si può applicare un tributo su un tributo, l’Iva non è in realtà dovuta.

Proprio a questa sentenza si è richiamato il difensore della signora che ha chiamato in causa Sistema Ambiente, l’avvocato Federico Marrucci. Sotto esame erano i pagamenti della Tia effettuati dal 2003 al 2012 per un’Iva complessivamente versata di circa 290 euro: la stessa che, al termine della causa civile, il giudice ha disposto che Sistema ambiente dovrà versare alla contribuente, insieme agli interessi legali maturati con il trascorrere degli anni.

«Stiamo valutando la possibilità di presentare ricorso - commenta l’ingegner Roberto Paolini, direttore di Sistema Ambiente -: di cause come queste ne abbiamo affrontate diverse e devo anche dire che in molti casi l’azienda è uscita vincitrice».

Un primo discrimine, solo apparentemente tecnico, è quello del “giudice naturale della controversia”: se, cioè, la causa debba essere discussa di fronte a un giudice civile, oppure alla commissione tributaria. In questo secondo caso, molti dei contenziosi sono andati appannaggio di Sistema Ambiente. Che, infatti, anche nel caso dell’ultima vertenza ha provato - inutilmente - a cambiare il luogo del dibattimento.

Il giudice di pace (la dottoressa Anna Correggia), dopo aver rigettato la richiesta ha anche stabilito che la contribuente aveva tutto il diritto di presentare ricorso, visto che il periodo di prescrizione è fissato in dieci anni a partire dal primo pagamento effettuato. Quindi - in linea teorica - potrebbero essere impugnate tutte le fatture della Tia con l’Iva al 10% pagate dal 2004 ad oggi.

In teoria, appunto, perché prima bisogna ben calcolare se il gioco valga la candela: se cioè, si rischi di dover pagare spese legali eccessive per recuperare somme che probabilmente non sono destinate a cambiare la vita.

Certo è che la questione sull’Iva della Tia è dura a morire. Perché, se è vero che con l’introduzione, lo scorso anno, della Tares, nelle fatture non compare più la voce d’imposta, è vero anche che questo costo rimane comunque in capo ai contribuenti. Perché - come fa notare Paolini - il 10% dell’Iva è stato “spostato” dalle bollette del singolo utente al costo complessivo che il Comune deve affrontare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Con una beffa in più, per le cosiddette “utenze non domestiche” (negozi, pubblici esercizi e così via): non pagando più l’Iva come imposta, le aziende non hanno più la possibilità di portarla in detrazione. E cosi, mentre i cittadini continuano a pagarla sotto “mentite spoglie”, le aziende non hanno nemmeno questa piccola possibilità di rientrare da almeno parte delle spese.

Un andazzo che non dovrebbe cambiare nemmeno quest’anno, con la nuova Tari: aspettando le modifiche annunciate per l’8 gennaio, quando si discuterà il decreto sull’abolizione dell’Imu, sembra comunque abbastanza chiaro che la Tari sarà calcolata sulla falsariga della Tares.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Sicurezza

Massa, tre rapine in due ore in centro: arrestati due giovanissimi

di Redazione Massa