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nei meandri di equitalia

Salta una rata? La dilazione rimane

Come regolarsi per pagare cartelle e chiedere agevolazioni

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LUCCA. Ricevendo una cartella esattoriale o comunque un invito da parte di Equitalia a pagare, il contribuente dovrebbe controllare innanzi tutto se quel debito erariale, sia ancora esigibile; ovvero non sia caduto in prescrizione, evento che si verifica, solitamente trascorsi cinque anni dal relativo periodo di imposta o dalla precedente richiesta di pagamento.

Tuttavia, occorre tener ben presente che la prescrizione opera, per i debiti di questo tipo, soltanto se è fatta valere, da chi vi ha interesse, davanti alla Commissione Tributaria competente ed ammesso che ne valga la pena e cioè che il costo del ricorso non sia superiore al debito erariale.

Nel caso in cui l’importo richiesto sia rilevante ed esigibile, al contribuente che si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, non resta che presentarsi ad Equitalia per ottenere la massima dilazione di pagamento, a scongiurare fermi di autoveicoli ed iscrizioni di ipoteche sugli immobili di proprietà.

L'agente della riscossione, su richiesta dell’interessato, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), fermo restando che l'importo di ciascuna rata, salvo eccezioni, dovrà essere pari almeno a 100 euro.

Sul sito internet di Equitalia si possono trovare i modelli da compilare ed i programmi per il calcolo delle rate.

A volte però, nonostante la rateazione ottenuta, il contribuente può trovarsi nella condizione di non poterla rispettare, come sta accadendo ad alcuni lettori e a moltissimi altri cittadini, soprattutto per le difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro.

Prima d’ora la normativa era assai rigida: si decadeva dal beneficio della dilazione al mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive.

Importanti cambiamenti sono stati apportati con il decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 16, in base al quale si decade dal beneficio della dilazione se non risultano pagate due rate consecutive.

Ne deriva che se il debitore paga la prima rata, la terza, la quinta, la settima rata di dilazione e così via, omettendo di pagare le rate intermedie non decade dalla rateazione, evita l’apposizione di fermi, evita le iscrizioni ipotecarie ed in pratica usufruisce di una dilazione più che raddoppiata. In alcuni casi però questa concessione, pur importante, non è sufficiente per chi ha perso il lavoro ed ha una famiglia da mantenere: anche cento euro, a volte, possono costituire una rata insostenibile per certe tasche.

Occorre quindi che il legislatore intervenga al più presto, prendendo in considerazione le situazioni debitorie che si sono venute a creare per fatti indipendenti dalla volontà dei contribuenti e provveda a congelare i debiti erariali, fino alla ripresa dell’attività lavorativa del debitore.

Giampiero Della Nina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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