Attenzione
Ticket, esenzioni prorogate fino a ottobre
Dal 1° novembre sarà il medico a rilevare per via telematica il diritto a non pagare il contributo
LUCCA. Prorogata fino al 31 ottobre la scadenza delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito. Con una delibera appena approvata, la giunta regionale ha deciso di prorogare di 7 mesi la validità degli attestati con codice di esenzione E01, E03, E04, che erano in scadenza al 31 marzo. Un provvedimento che a Lucca riguarda oltre 52mila persone, per la maggior parte cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (classe E01). In particolare nel 2011 l’Asl ha distribuito 34.093 certificati di esenzione, nel 2012 erano stati 17.140; alcuni ne sono stati fatti anche in questo inizio di 2013, ma le richieste sono molto calate dato che quasi tutti lo avevano già ottenuto negli anni anni precedenti.
L’esenzione dal ticket per reddito (come previsto dal decreto ministeriale 11/12/2009) non è autocertificata dal cittadino all’atto dell’erogazione della prestazione, ma è rilevata dal medico prescrittore che, al momento di ogni prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale, riporta sulla ricetta del Ssn il relativo codice di esenzione, acquisendolo, o mediante l’esibizione dell’attestato in possesso dell’assistito, o, quando possibile, per via informatica, attraverso la consultazione dei soggetti esenti resi annualmente disponibili mediante la funzionalità del sistema tessera sanitaria.
Sono tuttora in via di completamento le procedure di adeguamento del sistema informativo regionale per facilitare la diretta consultazione e rilevazione del diritto all’esenzione da parte dei medici prescrittori, in modo tale che progressivamente il medico potrà recepire l’informazione dal sistema informativo regionale al momento della compilazione della ricetta elettronica.
Quindi, dal 1° aprile al 31 ottobre, i cittadini che si avvalgono degli attestati di esenzione E01, E03, E04 in scadenza il 31 marzo possono continuare ad avvalersene sotto la propria responsabilità, e solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito previste dalla normativa vigente.
Dal 1° novembre 2013 si prevede che per i cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, annualmente aggiornati sulla base delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, l’informazione relativa alla sussistenza della condizione di esenzione per reddito sarà rilevata, per via informatica, dal medico all’atto della prescrizione sanitaria.
Al di là della E01, ecco le altre categorie degli aventi diritto all’esenzione: titolari di pensione sociale o di assegno sociale e familiari a carico (E03); titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, e familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, sia inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (E04).
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