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Lucca

Agevolazioni, diritti e F24: guida all’Imu dell’esperto

Agevolazioni, diritti e F24: guida all’Imu dell’esperto

Bastano pochi centesimi sopra i 12 euro per far scattare l’obbligo di pagamento Il diritto di abitazione deve essere costituito con un atto formale

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LUCCA. Bastano anche pochi centesimi oltre i 12 euro per far scattare il pagamento dell’Imu. L’esenzione - ricorda Giampiero Della Nina, consulente del Tirreno - si applica solo quando la somma dovuta è inferiore o pari ai 12 euro.Chiarimenti, poi, vengono dati dall’esperto anche per i tanti casi che si verificano di case cedute in diritto di abitazione.

Esenzioni. Il quesito viene posto da Anna Del Guerra che, con il marito, è proprietaria di una casa di 86 metri quadri con rendita catastale di 650mila lire. La contribuente chiede se deve pagare l’Imu, visto che il limite di esenzione è di 12 euro e le risulta che sia lei che il marito debbano versare 6 euro a testa.

«Le disposizioni - conferma Della Nina - prevedono che l’importo minimo del versamento non può essere inferiore a 12 euro. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta. Rifacendo i conti in base alla rendita segnalata, mi risulterebbe che l’importo annuo da versare da ciascuno di voi sarebbe di 12,79 euro e quindi i versamenti sono dovuti nella misura di euro 6 al momento dell’acconto ed euro 6 al momento del saldo, salvo variazioni apportate all’imposta dal consiglio comunale».

Diritto di abitazione. Daniele, un contribuente di Lucca chiede come si costituisca questo diritto; se sia necessario un atto pubblico per costituirlo, come ritiene il Comune e quale valore abbia un diritto di abitazione costituito con una semplice scrittura privata.

Articolata la risposta di Della Nina: « I diritti di uso e abitazione possono essere costituiti negozialmente, per atto tra vivi, disposti per testamento; possono anche sorgere per effetto dell'intervenuta usucapione, in seguito a provvedimento del giudice o per disposizione di legge. Quando vengono costituiti negozialmente devono risultare, a pena di nullità, da atto scritto, come previsto nell’articolo 1350 del codice civile; per essere opponibili ai terzi devono poi essere trascritti per cui devono recare una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. In altre parole occorre rivolgersi a un notaio. Per certi atti, come quelli che trasferiscono costituiscono o modificano i diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) la forma è richiesta ad substantiam e cioè necessaria per la validità dell’atto.

Modello F24. Infine, Gian Paolo Licheri chiede spiegazioni sulla compilazione del modello f24. Chiede se gli "importi a debito versati" devono essere distinti per fabbricato e pertinenza o se ne possa indicare la somma. Inoltre domanda quanto debba pagare per un fabbricato ex rurale, accanto all’abitazione principale, accatastato C/2 con rendita di crica 260 euro e adibito a garage e in parte a magazzino. Licheri vuole sapere se si applica l’aliquota della prima casa a questo fabbricato o se debba essere calcolato come "altro fabbricato"?

Questa la risposta di Della Nina: «Può essere indicata la somma purché si tratti di fabbricati ricadenti nel medesimo Comune. La rendita relativa alla pertinenza C/2 viene sommata a quella dell’abitazione principale; il totale viene rivalutato del 5% e l’importo così ottenuto, moltiplicato per 160 a determinare la base imponibile. Questa sarà assoggettata all’aliquota agevolata dello 0,40% per ottenere l’imposta lorda dalla quale detrarre € 200, importo eventualmente maggiorato di 50 € per ciascuno dei figli conviventi, se di età non superiore ai 26 anni».

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