Sicurezza
Esenzione per reddito spetta al medico attestarla
Da domani dovrà essere il dottore a riportare il codice nelle ricette rosse La norma vale anche per gli esenti per patologia, malattia rara o invalidità
LUCCA. Gli esenti da ticket per reddito devono far apporre dal medico di famiglia il codice di esenzione nella ricetta del Servizio saniutario nazionale. E’ la novità che scatta da domani, 1° giugno, anche nel territorio dell’Asl 2. Le strutture sanitarie dell’azienda forniranno le prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione solo se le ricette - datate dal 1° giugno in poi - riporteranno il codice di esenzione. Da questa data il diritto all’esenzione per reddito deve essere rilevato esclusivamente dal medico prescrittore. Il cittadino deve mostrare l’attestato di esenzione al medico, il quale deve riportare il codice di esenzione nell’apposito campo della ricetta del Servizio Sanitario Regionale (ricetta rossa).
Questae indicazione si estende anche alle esenzioni per patologia, malattia rara, invalidità o altro. Se la ricetta del Servizio Sanitario Regionale non riporta il codice di esenzione, il cittadino, pur possedendo l’attestato di esenzione, è tenuto a pagare il ticket e l’eventuale ticket aggiuntivo, senza possibilità alcuna da parte dell’azienda sanitaria di prevedere rimborsi.
L’Asl invita quindi chi ha diritto all’esenzione dal ticket ma ancora non ha l’attestato di esenzione a recarsi agli sportelli aziendali per richiederlo. Una volta ottenuto l’attestato il cittadino deve presentarlo al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al medico specialista. Come ormai noto, intanto è stata prorogata di un anno, fino al 31 marzo 2013, la validità degli attestati di esenzione dal ticket per motivi di “età e reddito” con codice di esenzione E01, E03, E04. Lo stabilisce una delibera regionale adottata per semplificare gli adempimenti, ridurre i disagi per i cittadini e nello stesso tempo alleggerire la pressione sugli uffici delle aziende sanitarie. Dunque, fino al 31 marzo 2013, i cittadini esenti in base alla classificazione E01, E03, E04 potranno utilizzare l’attestato di esenzione, attualmente in loro possesso, sotto la loro responsabilità: vale a dire, solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito dichiarate ai fini dell’attestato.
Per i soggetti disoccupati (E02 - E90), lavoratori in cassa integrazione (E91) e in mobilità (E92) aventi diritto all’esenzione occorre, invece, rinnovare l’esenzione alla naturale scadenza dell’attestato, presentando la relativa autocertificazione agli sportelli aziendali. Rimane tutto invariato, invece, per l'esenzione da patologia, malattie rare, invalidità o altro e per la certificazione relativa ai cosiddetti “ticket aggiuntivi” legati alla fascia di reddito.
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