La manifestazione
Aree edificabili, si paga anche se non si costruisce
Tributo dovuto nonostante non si realizzi nulla per esaurimento delle volumetrie Per i terreni agricoli incolti si deve applicare l’aliquota del 7,6 per mille
LUCCA. L’Imu diventa obbligatoria anche per i terreni fabbricabili dove sia impossibile costruire, ad esempio per esaurimento delle volumetrie disponibili. E l’imposta si deve pagare anche per i terreni agricoli, incolti, a meno che non siano in zone montane. Sono queste alcune delle disposizioni introdotte con l’Imu, secondo quanto spiega il commercialista Giampiero Della Nina ai lettori del Tirreno.
Terreni edificabili solo in teoria.
A sollevare il caso è una lettrice proprietaria di un terreno edificabile a S. Anna. L’area è qualificata come edificabile dal piano strutturale. Tuttavia, in base al regolamento urbanistico vigente non ci sono più metri cubi edificabili in quella zona. Perciò sul terreno in questione non si può più costruire nulla. Almeno fino al prossimo piano strutturale e al prossimo regolamento urbanistico. La proprietaria chiede, quindi, se e in quali termini deve pagare l’Imu.
«L’Imu - spiega Della Nina - è dovuta e si deve pagare come terreno edificabile, con aliquota al 7,6 per mille. A chiarire la questione è la circolare numero 3 diffusa dal ministero delle Finanze il 18 maggio. L’area è da considerare fabbricabile se questa è la destinazione d’uso assegnata dal piano strutturale, indipendentemente dalla possibilità concreta di edificare». Perciò - prosegue Della Nina - un’area è considerata edificabile, ai fini dell’Imu anche se il piano strutturale di un Comune non è ancora approvato dalla Regione o se, ad esempio, non sono stati approvati (dal consiglio comunale) i piani attuativi che definiscono le dimensioni e le modalità dell’intervento. «Nel caso specifico - conclude l’esperto - la proprietaria deve pagare l’Imu sul terreno con l’aliquota stabilita per le aree fabbricabili. In passato, la Cassazione, anche a sezioni unite, si era espressa differentemente: aveva precisato che, anche ai fini Irpef, un’area si può considerare edificabile solo se realmente si può costruire. Tuttavia, la circolare del ministero, allineandosi alla giurisprudenza successiva a quella della Cassazione a sezione unite, chiarisce che per l’Imu la situazione è diversa. Se un terreno ha una destinazione edificatoria viene tassato come area fabbricabile, indipendentemente dalla possibilità concreta di costruirci sopra».
Terreni incolti. Tre lettori, da zone diverse della Piana, chiedono se e in quali termini debbano pagare l’Imu su terreni agricoli incolti. «L’Imu - risponde Della Nina - è dovuta e l’aliquota che si applica è al 7,6 per mille. L’importo dovuto si calcola in questo modo: si prende il reddito domenicale, si rivaluta del 25% (se il reddito è di 100 diventa quindi 125) e la cifra così ottenuta si moltiplica per 135, coefficiente assegnato per legge ai terreni incolti. Sul valore trovato si applica l’aliquota del 7,6 per mille. L’Imu si paga in due rate: la prima il 18 giugno e la seconda, a conguaglio, il 17 dicembre».
Se il terreno incolto è, però, di proprietà di un coltivatore diretto si applica il coefficiente moltiplicatore di 110 invece che di 135.
Sono, comunque, esentati dal pagamento dell’Imu i terreni incolti che ricadano in zone montane o collinari ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 27 dicembre 1977.
Terreni coltivati. Se il terreno è coltivato ed è di proprietà di un coltivatore iscritto alla previdenza obbligatoria,il coefficiente passa da 135 a 110. Inoltre, i coltivatori diretti hanno diritto a una serie di detrazioni e agevolazioni, compresa una franchigia fino a 6mila euro di valore del terreno.
Rendite catastali. Infine, una lettrice chiede all’esperto del Tirreno a chi debba rivolgersi per avere la rendita catastale di un immobile. La risposta è semplice: «Per ottenere questa informazione - ricorda l’esperto - ci si può rivolgere al proprio geometra, si può richiedere un certificato catastale (alla sezione provinciale dell’Agenzia del territorio, ndr) oppure si può consultare il contratto di acquisto di un fabbricato alla voce “rendita catastale” oppure sotto la sigla “Rc”».
Ilaria Bonuccelli
(ha collaborato
Alessandro Petrini)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google