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Lucca

Ici, il Comune perde altri ricorsi

Ici, il Comune perde altri ricorsi

Ridotti i valori delle aree fabbricabili sulle quali i privati non hanno potuto costruire

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LUCCA. Il Comune perde altri ricorsi sull’Ici per il valore dei terreni edificabili sui quali è impossibile costruire per vincoli o mancanza di superficie disponibile. E, viste le motivazioni di primo grado, l’ente rinuncia anche a presentare ricorso in appello.

I casi sono emblematici. I primi riguardano aree fabbricabili inserite nella zona che il piano strutturale definiva “parco est” e nel quale finora non è stato possibile costruire nulla. Il contribuente, dunque, ha impugnato due avvisi di accertamento inviati per l’Ici dovuta nel 2004 e nel 2005. Secondo il Comune, il valore dell’area fabbricabile nel 2004 doveva essere di 60 euro al metro quadro e nel 2005 di 90 euro. Secondo la commissione tributaria, invece, per entrambi gli anni il valore non può andare oltre i 30 euro al metro quadro e il Comune ha deciso di non impugnare la sentenza di primo grado. La scelta è dovuta al fatto che l’ente «ritiene di esito assai incerto un appello, dato che non sussistono elementi specifici di prova a sostegno della valutazione originaria (del valore dell’area fabbricabile)». Oltretutto - prosegue il Comune - nel caso specifico la sentenza tiene conto delle «particolari caratteristiche dell’area, inserita nella zona “parco est” per la quale non è mai stato adottato il piano attuativo. E questo renderebbe assai arduo motivare in sede di appello i valori originari attribuiti all’area».

Analogo il ricorso accolto contro un avviso di accertamento Ici per il 2004. La commissione tributaria, secondo quanto si evince dalla sentenza depositata all’inizio di aprile, ha ridotto da 65 a 30 euro il metro quadro il valore dell’area fabbricabile. In questo caso, il Comune rinuncia all’appello davanti alla commissione tributaria regionale per la difficoltà di difendere il valore originariamente attribuito all’area che «risulta, infatti, condizionata da rilevanti vincoli di natura amministrativa e ambientale, in quanto ubicata in zona soggetta alle disposizioni dell’Autorità di bacino del fiume Serchio per la presenza di rischio idraulico». E, quindi, di fatto è da considerare non edificabile.(i.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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