Attenzione
Immobili fantasma, rese note le rendite
LUCCA. Scatta l’obbligo per i Comuni di pubblicare le rendite catastali attribuite agli immobili “fantasma” individuati dall’Agenzia del Territorio. Da ieri, gli enti sono tenuti a inserire nell’albo...
LUCCA. Scatta l’obbligo per i Comuni di pubblicare le rendite catastali attribuite agli immobili “fantasma” individuati dall’Agenzia del Territorio. Da ieri, gli enti sono tenuti a inserire nell’albo pretorio on line le rendite (quasi 11 milioni) dei 5.665 immobili (o porzioni di immobili) che fino a pochi mesi in Lucchesia fa erano sconosciuti all’Agenzia del territorio.
Le rendite devono restare pubblicate fino al 2 luglio e dalla stessa data i contribuenti possono presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale nel caso in cui vogliano contestare la rendita attribuita all’immobile fantasma. Sul sito del Comune di Lucca, però, ieri le rendite ancora non erano state pubblicate. E’ stato inserito nell’albo on line solo l’elenco dei Comuni nei quali si trovano immobili ai quali è stata assegnata una rendita presunta. Fra l’altro, i dati delle rendite non sono pubblicati neppure nel sito dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) dove, invece, è disponibile - per consultazione - proprio da ieri l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto urbano (che sono state oggetto di attribuzione di rendita presunta).
Le rendite presunte, però, sono disponibili solo sui siti dei Comuni, anche se ieri in Lucchesia alcuni enti non hanno neppure pubblicato l’annuncio della disponibilità di questi atti. Eppure la pubblicizzazione di questa attribuzione è fondamentale. Infatti - come si legge nel comunicato pubblicato dall’Agenzia del Territorio sulla Gazzetta ufficiale - per le «unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, i proprietari devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni (a partire da 3 maggio). La mancata presentazione all’Agenzia del territorio dell’atto di aggiornamento entro i 120 giorni comporta l’applicazione di sanzioni» quadruplicate dall’anno scorso. (i.b.)
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