Il Tirreno

Lucca

Casa ipotecata per 1300 euro da pagare

i.b.

Mano pesante di Equitalia punita dalla commissione tributaria che le dà torto

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 LUCCA. Il debito nei confronti dell'Ufficio delle Entrate è di meno di 1.300 euro. Un importo basso, da fermo amministrativo sull'auto. Equitalia, però, ipoteca la casa del contribuente. Il quale si rivolge alla commissione tributaria provinciale per contestare il provvedimento e vince il ricorso: in primo grado, il tribunale riconosce che l'ipoteca è illegittima e condanna la società di esazione a pagare le spese legali, 450 euro compreso l'onorario del legale messo a disposizione dall'Associazione toscana di difesa dei consumatori. Il problema non è nuovo. Ma la sentenza è recente, del 14 novembre. Anche se i fatti risalgono al 2006.  Secondo quanto si legge nell'esposto, al contribuente viene notificata una cartella esattoriale di 257,69 euro per una tassa di registro. Il debito, non saldato, diventa di 1.279,66 euro. Per recuperare questi soldi viene iscritta un'ipoteca di 2.009 euro, cifra che secondo l'esattore rappresenterebbe il doppio del tributo. L'iscrizione dell'ipoteca è del 27 ottobre 2006, ma secondo l'associazione dei consumatori la proceduta è illegittima, sulla base della sentenza di Cassazione (a sezioni unite) che ha portato il legislatore a fissare in 8mila euro il debito minimo per rivalersi sugli immobili. «Tale limitazione - si legge nel ricorso - non può che riguardare anche l'ipoteca che precede il pignoramento». La tesi è stata accolta dalla commissione tributaria che annulla l'ipoteca, mentre resta il debito del contribuente nei confronti dell'ufficio delle Entrate. Equitalia, comunque, ribadisce la legittimità del proprio comportamento, dal momento che l'ipoteca è stata iscritta nel 2006, 4 anni prima che il legislatore (dopo il pronunciamento della Cassazione) ponesse il tetto degli 8mila euro per avviare questa procedura. «Dopo l'entrata in vigore della legge - si legge in una nota della società - Equitalia si è prontamente adeguata». Il ricorso, però, è stato perso e ora i legali di Equitalia evono decidere se impugnare la sentenza lucchese davanti alla commissione tributaria regionale. La decisione non è ancora stata presa e, più in generale - precisa Equitalia - non esiste un'unica linea di comportamento nei confronti dei ricorsi in primo grado. «La casistia è numerosa e variegata - ribadisce la società - per cui i nostri legali valutano attentamente la situazione (e anche gli importi del contenzioso, ndr) e poi decidono se intervenire».  Altra questione, invece, è il problema della notifica dell'ipoteca che non era materia del ricorso perso, ma è spesso al centro di numerose cause. Anche questa materia - ammette Equitalia - è stata regolamentata solo dal decreto sviluppo del 7 luglio 2011 che impone agli agenti della riscossione di «inviare almeno due solleciti di pagamento a distanza di 6 mesi prima di attivare procedure cautelari come il fermo del veicolo o l'ipoteca. Inoltre, dopo questi 2 solleciti Equitalia deve inviare un ulteriore avviso che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, procederà a iscrivere un'ipoteca su un immobile per debiti superiori agli 8mila euro».

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