Il Tirreno

Lucca

Il Tar dà l'okay alla centrale

Barbara Antoni
Il sito di Alce e a destra una manifestazione dei lavoratori (archivio)
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Il sito di Alce e a destra una manifestazione dei lavoratori (archivio)

Bocciato su tutti i fronti il ricorso di Legambiente e dei comitati

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 BAGNI DI LUCCA. Non ci sono impedimenti alla realizzazione della centrale a biomasse nel sito dell'ex cartiera di Alce, a Fornoli. È quanto sostiene il tribunale amministrativo regionale (Tar) che, a tempo di record (nemmeno un mese dalla discussione del ricorso, avvenuta il 19 ottobre), ha emesso (ieri) la sentenza in merito al ricorso presentato da Legambiente unitamente ai Comitati Ambiente e Salute contro la costruzione della centrale.  Ricorso giudicato per una parte addirittura «inammissibile»; Legambiente da parte sua viene obbligata a pagare spese di lite per 6mila euro, in parti uguali a Provincia, Comune e Alce spa.  Il Tar ha smontato tutte e cinque le tesi che secondo i ricorrenti contenevano gli estremi per inficiare il progetto della centrale, portato avanti dalla stessa società Alce spa, che nello stesso sito industriale ha conservato la lavorazione del tannino (lavorazione che impiega al momento, a rotazione, parte degli operai che erano addetti alla cartiera, in cassa integrazione ormai da due anni).  Secondo il Tar, non costituisce impedimento alla realizzazione della centrale la vicinanza al sito industriale di abitazioni. Sarebbe in questo caso necessaria, sostiene il Tar, l'ulteriore prova del danno che l'abitazione riceve da questa vicinanza.  Non è stata accettata nemmeno l'ipotesi del danno ambientale costituito dalla presenza della centrale a biomasse, in particolare perché il progetto di Alce non viene considerato dal Tar un nuovo progetto industriale (tesi sostenuta da Legambiente) bensì la riconversione di un sito esistente.  «Se già esisteva un impianto industriale più ampio che è mantenuto e in parte riconvertito - recita infatti la sentenza - i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare (o quanto meno offrire un principio di prova) la novità diretta di questa riconversione, e come questa comportasse un deterioramento dell'impatto ambientale rispetto a quello esistente, nonché il deprezzamento dei loro immobili, già esistenti dal tempo nei pressi dell'impianto industriale».  Il Tar smonta anche la tesi della violazione di legge contenuta dal progetto della centrale in ordine alla mancata rispondenza al piano di indirizzo energetico regionale (Pier). Mentre i ricorrenti sostenevano che la capacità dell'impianto a biomasse di Fornoli (tre megawatt in caso di cogenerazione) sarebbe sproporzionata rispetto alla capacità individuata per tutto il territorio provinciale e regionale, per il Tar la violazione non sussiste perché il Pier contiene solo indicazioni non vincolanti.  Il Tar contesta altre motivazioni addotte per il ricorso: tra queste, l'insussistenza di una variante in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

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