Attenzione
Contributo di bonifica, legittima la pretesa
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Lavori sui canali La commissione tributaria respinge il ricorso contro il consorzio
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LUCCA. Formazione del ruolo e relativa esecutività sono corretti e la destinazione d'uso di un immobile, agricola o extra agricola, non comporta in alcun caso l'esonero dal pagamento del contributo di bonifica. Lo ha ribadito, con una sentenza pronunciata nel settembre di questo anno, la commissione tributaria provinciale che ha bocciato senza appello il ricorso avverso alle bollette del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, presentato da un cittadino che possiede immobili nel comprensorio. La tesi del ricorrente si basava sull'assunto che l'immobile di proprietà non aveva ricevuto alcun beneficio diretto dalle attività di manutenzione del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. Inoltre il cittadino sosteneva la nullità dell'avviso di pagamento, poiché assenti alcuni requisiti previsti dalla legge 296/2006. A suo giudizio erano assenti la motivazione, l'organo presso cui è possibile ricorrere, la possibilità di avanzare istanza di autotutela, l'esistenza di accertamento con adesione, la possibilità di definire l'accertamento con riduzioni, se pagato entro 60 giorni dalla notifica, e la sottoscrizione. Teorie, queste, respinte dalla commissione tributaria che, respingendo il ricorso, ha ribadito nel dispositivo che «sono chiamati a pagare il contributo di bonifica e/o idraulico i proprietari di tutti quegli immobili che traggono beneficio diretto o indiretto dal programma di interventi dell'organismo consortile sul territorio di competenza, relativi ad interventi generali sul territorio, quali lavori di regimentazione delle acque e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi, indipendentemente dalla destinazione agricola o extra agricola degli immobili stessi. L'imposizione dei contributi ai proprietari consorziati costituisce atto dovuto da parte del consorzio. Gli atti amministrativi previsti dalle attuali norme sono stati tutti adottati e conseguentemente il Consorzio ha provveduto correttamente alla formazione del ruolo e alla sua esecutività». Inoltre, per la commissione, «per il fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da avviso di accertamento, l'operato del Consorzio è stato corretto. Infatti l'ammontare del contributo consortile è determinato in base al valore dell' immobile ed all'aliquota di contribuenza, deliberata e resa nota di anno in anno dal Consorzio e quindi l'iscrizione a ruolo non necessita di alcun preventivo atto di accertamento. Come appare corretto l'operato del Concessionario alla Riscossione nell'emissione della cartella di pagamento seguendo le disposizioni legislative in corso, dove non sono previste l'emissione di preventivi avvisi di accertamento». Soddisfazione è stata espressa dal Consorzio di Bonifica Auser-Bientina. «Questa sentenza segue alle decine e decine di ricorsi bocciati, negli anni, dai vari gradi di giudizio - sottolinea il presidente del consorzio, Ismaele Ridolfi -. La sentenza della commissione, oltre a confermare la correttezza dell'operato del consorzio, è anche un implicito riconoscimento dell'efficacia dell'azione di salvaguardia dell'ambiente e della difesa del suolo, che proprio in questi giorni, appare in tutta la sua estrema necessità».
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