Il dolore
Paninerie, è vietato a camerieri e addetti servire ai tavolini
Barbara Antoni
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LUCCA. Solo il servizio assistito (i camerieri che servono ai tavoli) differenzia un ristorante o un pubblico esercizio in genere da un negozio di alimentari che vende cibi e bevande, oppure da una pizzeria a taglio. Questa è l'indicazione della Regione, contenuta nella delibera della giunta regionale del novembre 2006, «l'ultimo atto ufficiale in materia di somministrazione», come spiega il funzionario dell'ente Regione Paola Frontini. E in base a questa indicazione, secondo il funzionario e quindi secondo la Regione, la normativa prevista dal regolamento comunale - il discusso articolo 17, istituito a giugno e vigente da questo mese, in base al quale i negozi di vicinato che vendono cibi e bevande non possono contemplare arredi come tavoli o qualsiasi tipo di seduta - non risulterebbe valida. Una "rivelazione" che rimetterebbe tutto in discussione: l'articolo 17, lo scontro frontale fra veri e "falsi" pubblici esercizi che in questi giorni si è riacceso, dopo che i ristoratori hanno chiesto pubblicamente agli enti preposti di dare il via ai controlli (e alle sanzioni che potrebbero scaturirne) sui negozi "disobbedienti" i quali, ignorando la prescrizione del regolamento comunale, continuano a tenere tavoli e sedute (seggiole, panche ecc.) per il consumo di cibi e bevande dentro e fuori i loro locali. «L'indicazione contenuta nella delibera regionale - spiega ancora il funzionario, la dottoressa Paola Frontini - dovrebbe avere in Toscana la prevalenza su regolamenti comunali. Il caso Lucca - sottolinea riferendosi al contenuto del regolamento comunale sulla somministrazione, compreso l'articolo 17 - risulta abbastanza anomalo», e non solo per le prescrizioni su tavoli e sedie, anche in merito alle metrature minime necessarie per aprire nuovi ristoranti o bar nel centro storico. La delibera regionale parla chiaro: «L'elemento dell'esclusione del servizio assistito - recita - consentirà di differenziare l'attività di vendita con consumo sul posto da quella di somministrazione che, in quanto prestazione di servizi, comporta sempre il livello, anche minimo, di assistenza al cliente». «Questa lettura - conclude la stessa delibera - è in linea con la volontà già espressa dal legislatore regionale all'articolo 16 della legge regionale 28 del 2005 (sul commercio), la quale stabilisce che "negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate». «Un principio - aggiunge il funzionario - del resto già introdotto dal decreto Bersani del 2003». E conclude che «sicuramente, sul servizio assistito, esistono molte correnti di pensiero diverse, nessuna concorde con l'altra».
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