Il Tirreno

Lucca

Da soli siamo esenti, insieme no

Il forum al Tirreno con gli esperti dell’Asl e della Cgil
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Il forum al Tirreno con gli esperti dell’Asl e della Cgil

Gli esperti rispondono alle persone che sono sposate o convivono

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LUCCA. Rivolgersi ai Caf o all'azienda sanitaria: gli esperti sono già a disposizione dei cittadini per rispondere ai quesiti su ticket ed esenzioni. E anche per suggerire i redditi da prendere a riferimento per pagare la tariffa corretta di compartecipazione alla spesa. Anche se, dai casi segnalati al Tirreno, emergono con chiarezza diversi problemi e trattamenti differenziati a seconda se le persone che convivono siano sposate o meno o risultino un unico nucleo familiare.  Queste le risposte date dagli esperti dell'Asl e del Caf Cgil che hanno partecipato al forum del Tirreno. Lettrice di Lucca: Io ho 52 anni e vivo con mia mamma, mio marito e mio fratello, ho un reddito superiore a 37mila euro. Avendo avuto un tumore nel 2009, che dà diritto all'esenzione completa per 5 anni più un'altra per la sola patologia per altri 5, sono stata esente e da quello che ho letto dovrei esserlo anche con l'introduzione del nuovo ticket. Vorrei capire se sono esenti anche i familiari, mia mamma che ha 87 anni un reddito lordo inferiore a 36mila euro; mio fratello, 58 anni, che ha la residenza con me, è invalido al 70% e ha un reddito inferiore a 36mila euro; e mio marito, 50 anni, che però non risulta nel mio stato di famiglia in quanto ha un'altra residenza, e un reddito inferiore a 36mila euro. Quale procedura devono attuare per avere l'esenzione?  «La risposta è articolata e, sulla base delle indicazioni fornite - spiega Giorgio Mura, responsabile del Cup dell'Asl - si afferma con certezza che la signora è esente per la patologia posseduta (Codice esenzione 048) e quindi non deve corrispondere alcun tipo di ticket; la madre, di anni 87, avendo un reddito inferiore ad euro 36,151,98 ed essendo fiscalmente autonoma, risulta esente per età e reddito (codice esenzione E01) previo autocertificazione sul frontespizio dell' impegnativa del medico; il fratello della signora possedendo un'invalidità civile del 70% dovrebbe avere (ovviamente se richiesta e concessa dalla Usl di residenza) una esenzione per invalidità con codice C03 che il medico deve riportare sull'impegnativa; pertanto non deve corrispondere alcun tipo di ticket; il marito, pur non residente con signora, cumula fiscalmente il proprio reddito con quello della moglie e quindi paga il normale ticket a cui si somma il ticket aggiuntivo presumibilmente di fascia 2 (che scatta fra i 70.001 ed i 100mila di euro annui)».  Antonietta Berti: Sono una lettrice del Tirreno, sposata, senza figli. Il mio reddito familiare complessivo, che devo dichiarare ai fini del pagamento del ticket sanitario aggiuntivo, è composto dunque dalla somma del reddito mio e di quello di mio marito che, ai fini del pagamento, ci porta nella fascia da 36mila a 70mila euro. Confrontandoci in famiglia, crediamo di aver capito che in tutta questa faccenda ad essere penalizzati sono i coniugi. Mia cognata e mia suocera, infatti, pur essendo conviventi, costituiscono ognuna un reddito autonomo e, quindi, non devono fare il cumulo. Ne deriva, per esempio, che se fosse applicata anche a me e mio mio marito questa regola, se non dovessimo cioè cumulare i nostri redditi, entrambi rientreremmo nella fascia dell'esenzione dal ticket aggiuntivo. È corretto?  «Le affermazioni della signora - risponde Giorgio Mura, dirigente del Cup dell'Asl - corrispondono al vero. Con il calcolo Isee si potrebbero però avere "risultati" diversi rispetto a quelli offerti dal semplice cumulo dei redditi dei due coniugi». Giovanni Renzi di Lucca: Se ho ben capito ai fini Isee fa fede, a differenza del concetto di reddito familiare fiscale, la convivenza dei vari soggetti anche se tra loro non vi sono rapporti di parentela. Io convivo con la mia compagna che ha un figlio non a carico che ha un proprio reddito. Avendo tutti e tre la stessa residenza anagrafica i nostri tre redditi andrebbero sommati come anche i beni immobili e mobili (somme depositate su conto corrente o investite in titoli) e, sempre se ho ben capito, tale dichiarazione Isee può anche essere fatta da uno solo dei tre, presso un Caaf o Inps o patronato, e tale dichiarazione è valida e - vincola - gli altri due e qui vi chiedo: ma di ciò che viene dichiarato è responsabile - solo chi ha richiesto tale dichiarazione Isee oppure anche gli altri 2? E se lo sono anche loro possono esserlo anche se tale dichiarazione è stata richiesta a loro insaputa?  «Chi presenta una dichiarazione Isee - spiega Simona De Prete, responsabile del Caaf della Cgil - e pertanto firma una Dsu, dichiarazione sostitutiva unica, risponde personalmente di tutto quanto dichiarato per sé e per gli altri soggetti con lui conviventi. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, anche se solo per un banale errore o per dimenticanza ne risponde personalmente lei che presenta l'Isee. È anche vero che di fronte ad un eventuale contenzioso lei potrà dimostrare di fronte al giudice di non essere stato messo in condizione di avere la documentazione necessaria. Non creda che nel caso si produca una dichiarazione basata solo sul reddito, non vi sia margine di errore; molte volte ci si dimentica di produrre (anche quando siamo in presenza di una dichiarazione dei redditi, 730 o unico) un modello Cud, magari solo perchè al momento in cui si fa una dichiarazione quel modello non ci è ancora pervenuto, oppure non si dichiara nel reddito complessivo l'abitazione principale solo perchè è esente dall'Irpef. Concordo, infine, con lei che l'Isee sia uno strumento di maggior equità sociale». Emanuele Ninci: «Vorrei porre alcune domande in relazione al ticket aggiuntivo: occorre tenere di conto, oltre all'importo del rigo Rn1, anche del reddito del quadro Cm dei contribuenti minimi? In caso di risposta positiva, si deve far riferimento al rigo Cm6 (reddito lordo), Cm8 (reddito netto contributi) o Cm10 (reddito al netto anche delle perdite di anni precedenti e dei contributi)? Occorre tenere di conto, oltre all'importo del rigo RN1, anche del reddito del quadro dell'attività dei contributi che si sono avvalsi del nuovo regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000), non transitando questo dal rigo Rn1? Infine, occorre tenere di conto del reddito soggetto a imposta sostitutiva relativo agli incrementi di produttività e straordinari (per i lavoratori dipendenti del settore privato)? «In relazione ai quesiti posti - dice Simona De Prete, responsabile del Caaf della Cgil - la risposta è sì per tutti e tre precisando che per i contribuenti minimi il rigo da prendere in considerazione per il calcolo del reddito complessivo è il rigo Cm6 del modello unico».

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