Il Tirreno

Lucca

Rivoluzione per le licenze edilizie

Ilaria Bonuccelli
Rivoluzione per le licenze edilizie

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Scatta la rivoluzione dell'edilizia. D'ora in avanti sarà il professionista a presentare al Comune la domanda corredata di pareri per ottenere il permesso a costruire. All'ente pubblico resta il compito di vigilare sulla regolarità, la completezza della documentazione fornita e la veridicità di quanto dichiarato dal tecnico: se non esercita questo potere entro 60 giorni dal ricevimento della pratica, scatterà il silenzio-assenso. E i privati potranno cominciare a costruire.

Le nuove disposizioni, contenute nel decreto sullo sviluppo (la legge 106 del 2011) riorganizzano il settore, puntando a velocizzare i tempi dell'autorizzazione. La nuova normativa, dunque, prevede uno sportello unico per l'edilizia che da ieri è attivo a palazzo Santini. Poi, obbligano i professionisti - periti edili, geometri, architetti o ingegneri - a presentare a questo sportello unico una pratica "chiavi in mano", con tutti i pareri già acquisiti, da quello del comitato ambientale (per gli interventi sottoposti a tutela paesaggistica) a quello della Sovrintendenza, per immobili sottoposti a vincolo storico, artistico o architettonico. Il professionista, in sostanza, «assevera» (leggi: si assume la responsabilità di quanto dichiara) che l'intervento è conforme ai piani urbanistici, che ha o non ha bisogno di un determinato parere, fornisce planimetrie, sezioni, documentazione. Fino a quando la pratica non è completa, non verrà accettata dal Comune.

E se il tecnico dichiara il falso, rischia il carcere. Il Comune, però, ha il compito di agevolare i privati e i loro professionisti in questa procedura. E da ieri, infatti, sul sito www.comune.lucca.it, alla sezione edilizia privata, è già disponibile tutta la documentazione. In primo luogo, sono state inserite le ‹‹norme per la compilazione delle domande di permesso a costruire» con l'elenco degli elaborati necessari da allegare alle domande. Si può anche scaricare la domanda di permesso a costruire, da presentare in marca da bollo, allegando anche il versamento dei diritti amministrativi (104 euro). La domanda non si può presentare se non è stato effettuato questo versamento all'ufficio economato del Comune.

LA DOMANDA Deve essere presentata dal privato, indicando anche il nome del professionista di cui si avvale. Insieme al permesso a costruire, il cittadino chiede anche «il rilascio o l'acquisizione, tramite l'amministrazione comunale, dell'autorizzazione ambientale, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, del parere dell'Autorità di bacino del Serchio» e anche altro, se necessario. Nella domanda, però, c'è tutta una parte riservata al professionista che deve dichiarare, sotto la propria diretta responsabilità, lo status dell'immobile (quando è stato costruito, se è stato sottoposto a condono, quando e così via). Inoltre, deve dichiarare che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e fornisce tutti i pareri necessari: da quello della Sovrintendenza per i beni paesaggistici o artistico-architettonici, a quello della soprindentenza archeologica, fino al parere del comando provinciale dei vigili del fuoco e di tutti gli enti esterni al Comune (Asl, Arpat, Anas, Provincia, Enel eccetera).

GLI OBBLIGHI Tutte le norme da rispettare e gli elaborati da produrre sono elencati nel sito del Comune. Vengono richieste da 3 a 5 copie degli elaborati in base al fatto che un determinato intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico e anche idrogeologico. Fra gli elaborati richiesti, ad esempio, ci sono le piante di «ciascun piano dell'opera progettata, compresi i piani parzialmente o totalmente interrati», con descrizione della destinazione d'uso e le dimensioni di ciascun ambiente.

IL COMUNE
Sono diversi gli obblighi anche per il Comune. Intanto, lo sportello unico per l'edilizia deve comunicare all'interessato il nome del responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della pratica. Inoltre, l'esame delle pratiche dovrà essere effettuato «secondo l'ordine cronologico di presentazione».
Il Comune deve controllare la regolarità degli atti forniti dal professionista e la veridicità di quanto asseverato: il responsabile del procedimento ha 60 giorni dalla presentazione della domanda per esercitare questo potere.

Può interrompere per una sola volta la decorrenza di questo termine solo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda «esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la pratica presentata e che non siano già nella disposizione dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente». In caso di interruzione, il termine dei 60 giorni per il silenzio-assenso, ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

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