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Lucca

Lavori edili, ecco gli obblighi

Un cantiere edile
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Un cantiere edile

Il committente è responsabile della regolarità

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 LUCCA. Il committente dei lavori edili ha degli obblighi, che vengono descritti in maniera particolareggiata nel recente decreto 81 sulla sicurezza del lavoro. L'importanza di queste norme, che ogni cittadino deve tener presente nel momento in cui effettua interventi di carattere edilizio, viene sottolineata dal dipartimento della prevenzione dell'Asl 2  Il primo obbligo è quello di affidare i lavori a imprese che abbiano una idoneità tecnico professionale e l'elemento centrale è in questo senso il possesso di Durc (documento unico di regolarità contributiva).  Il secondo obbligo, che si configura quando le imprese a cui si affidano i lavori sono più di una, è quello di nominare un coordinatore per la progettazione che redige un piano di sicurezza e coordinamento.  Il terzo obbligo è quello di nominare un coordinatore per l'esecuzione che verificherà l'attuazione della pianificazione della sicurezza durante i lavori nel cantiere.  Il quarto obbligo è quello della notifica preliminare che il committente è tenuto ad inviare, prima dell'inizio dei lavori anche con posta elettronica certificata, all'azienda sanitaria e alla direzione provinciale del lavoro quando nei lavori edili ci sono più imprese esecutrici oppure quando con unica impresa si superano i 200 uomini giorno.  Spiegano Franco Picone e Alessandro Renieri della tecnici della prevenzione dell'Asl 2: «Il singolo condomino è committente per i lavori edili che si svolgono all'interno del suo appartamento, per l'intero condominio il committente può essere l'amministratore eletto dall'assemblea dei condomini, se dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa tipici del committente. Quindi nel condominio gli obblighi tipici del committente per lavori edili possono ricadere sulla figura dell'amministratore. In tal caso quando si dovranno fare dei la edili l'amministratore invierà la notifica preliminare, valuterà l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutive selezionate e darà gli incarichi di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione quando per eseguire il lavoro saranno necessarie più imprese esecutive.  «Dove invece i condomini non hanno nominato l'amministratore o l'hanno nominato ma questi è privo o con insufficienti poteri decisionali e di spesa, nel caso di lavori edili sulle parti comuni del condominio, gli obblighi e i poteri del committente ricadono su tutti i condomini».

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