Il dolore
Nuove regole per l'abitabilità
Il.Bo.
Il Comune vuole snellire le procedure per gli edifici oggetto di condono
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LUCCA. Il Comune adotta nuove regole per la certificazione dell'abitabilità (residenze) e l'agibilità (attività produttive) dei fabbricati. Per snellire le procedure, soprattutto per gli edifici per i quali era stato richiesto il condono in base alla legge del 1985, il Comune individua 3 categorie di fabbricati ai quali applicare le nuove disposizioni, sostenute dalla giurisprudenza corrente. IMMOBILI NON ABUSIVI MA PRIVI DI ABITABILITÀ La prima categoria è composta dagli immobili realizzati dopo l'entrata in vigore del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, in base al quale vengono rilasciati i certificati di agibilità o abitabilità. Per l'esattezza se quesi fabbricati sono conformi alla concessione edilizia (o al titolo in base al quale sono stati realizzati, ampliati e così via) «è sufficiente un'autocertificazione del professionista (abilitato in base alla legge 1 del 2005 della Regione sull'urbanistica) nella quale si attesti la rispondenza del fabbricato ai requisiti connessi con l'abitabilità-agibilità, rispetto alle norme igienico-sanitarie vigenti alla data di ultimazione dell'immobile». Per l'immobile - precisa l'architetto Mauro Di Bugno, dirigente del settore edilizia, nella determina che definisce le nuove linee guida - si deve anche attestare la conformità dei vari impianti (smaltimento liquami, gas, idrico e così via) «alle norme di sicurezza in vigore alla data di presentazione della certificazione del professionista». Se non c'è questa conformità - precisa il Comune - si devono prevedere eventuali adeguamenti. IMMOBILI ABITABILI MA IN PARTE DIFFORMI DALLA CONCESSIONE Vengono considerati rispondenti alle norme igienico-sanitari e urbanistico-edilizie, i fabbricati con certificato di abitabilità o agibilità rilasciato dal Comune «a condizione - si legge nel provvedimento - che dopo il rilascio del certificato non siano stati realizzati ulteriori interventi edilizi abusi o in difformità dalla concessione edilizia». Tuttavia per questi fabbricati non si possono applicare sanzioni «a meno che non ricorra un contrario interesse pubblico prevalente». Anche per questi fabbricato dovrà essere certificata la conformità degli impianti (compreso quello di smaltimento degli scarichi) alle normative vigenti. IMMOBILI SENZA CONDONO MA PER I QUALI È STATA PAGATA LA SANZIONE In questa categoria rientrano i fabbricati ai quali è stat applicata una sanzione amministrativa in seguito a verifiche da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto prevede la legge 1150 del 1942 sull'urbanistica. Per questi immobili - si legge nella determina di Di Bugno (nella foto) - si potrà richiedere un riconoscimento della legittimità. Contestualmente alla richiesta, il professionista incaricato dovrà presentare una certificazione di abitabilità o agibilità che confermi il rispetto delle norme igienico-sanitarie alla data di ultimazione dell'immobile. Anche questi immobili dovranno risultare in regola con le norme di sicurezza degli impianti e degli scarichi previste dalla normativa vigente. CEMENTO ARMATO Sono previsti adempimenti specifici per i vari tipi di fabbricati per la conformità alla normativa anti-sismica. I dettagli degli obblighi si trovano nella determina 613 del 22 aprile 2011 disponibile all'albo del Comune.
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